In
materia di notifica delle cartelle esattoriali effettuata dall’Agente della
Riscossione (ex Equitalia), i giudici della C.T.P. di Lucca con la recente pronuncia n° 202/18, hanno osservato che in caso di “formale” disconoscimento, da parte del contribuente, circa la
conformità delle semplici copie delle relate prodotte dall'Ente della Riscossione (ex Equitalia),
quest’ultima ha l’onere di produrre gli
originali.
In breve, senza il deposito in giudizio delle relate in originale, il debito erariale deve essere annullato, dato che le semplici copie (se formalmente disconosciute nella memoria da parte del contribuente) non sono utilizzabili nel processo tributario.
Nel caso in parola, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva anche iscritto ipoteca successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali (poi annullate nella sentenza in commento), pertanto il contribuente avrà diritto a chiedere ed ottenere l'annullamento dell'ipoteca ed anche il risarcimento del danno.
di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
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