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mercoledì 14 marzo 2018

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate: preventivo contraddittorio obbligatorio anche negli "accessi" brevi; nullità del debito (Cass. n° 5999/18)

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate: preventivo contraddittorio obbligatorio anche negli "accessi" brevi; nullità del debito (Cass. n° 5999/18)

La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n° 5999/18, ha affermato il principio che il contraddittorio preventivo (prima dell'emissione e notifica dell'avviso di accertamento) deve sempre essere svolto (da parte dell'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) anche negli accessi di breve durata o istantanei (ad esempio per la semplice acquisizione di documenti).

Come noto, l'art. 12, comma 7, Legge n° 212/2000 impedisce che possano essere emessi gli avvisi di accertamento prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura, ossia il processo verbale di constatazione. 

Dunque, senza la consegna del verbale "definitivo" al contribuente non può considerarsi correttamente svolto il preventivo contraddittorio a favore del contribuente e dunque l'avviso di accertamento (successivamente notificato) dovrà essere dichiarato nullo come - ovviamente - il debito erariale.

Sul punto i giudici hanno specificato che senza il verbale di chiusura, il termine di 60 giorni non può iniziare.

di Federico Marrucci



Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

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