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mercoledì 14 marzo 2018

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate: preventivo contraddittorio obbligatorio anche negli "accessi" brevi; nullità del debito (Cass. n° 5999/18)

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate: preventivo contraddittorio obbligatorio anche negli "accessi" brevi; nullità del debito (Cass. n° 5999/18)

La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n° 5999/18, ha affermato il principio che il contraddittorio preventivo (prima dell'emissione e notifica dell'avviso di accertamento) deve sempre essere svolto (da parte dell'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) anche negli accessi di breve durata o istantanei (ad esempio per la semplice acquisizione di documenti).

Come noto, l'art. 12, comma 7, Legge n° 212/2000 impedisce che possano essere emessi gli avvisi di accertamento prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura, ossia il processo verbale di constatazione. 

Dunque, senza la consegna del verbale "definitivo" al contribuente non può considerarsi correttamente svolto il preventivo contraddittorio a favore del contribuente e dunque l'avviso di accertamento (successivamente notificato) dovrà essere dichiarato nullo come - ovviamente - il debito erariale.

Sul punto i giudici hanno specificato che senza il verbale di chiusura, il termine di 60 giorni non può iniziare.

di Federico Marrucci



Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

sabato 10 marzo 2018

Cancellare debito dell'Agente della Riscossione (ex Equitalia): è nulla la cartella di pagamento, consegnata a persona diversa dal destinatario, in assenza di spedizione della lettera informativa (art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73)

Cancellare cartella esattoriale e debito dell'Agente della Riscossione (ex Equitalia): è nulla la cartella di pagamento, consegnata a persona diversa dal destinatario, in assenza di spedizione della lettera informativa (art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 19730/2016, ha stabilito che è nulla la cartella di pagamento, consegnata ad una persona diversa dal destinatario (ossia il nominativo indicato nella “busta"), qualora l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) non provvede all'invio della raccomandata informativa, come imposto dall'articolo 60, lettera b-bis, del D.P.R. n° 600/73.

L'art. 60, lett. b-bis, D.PR. 600/73, stabilisce, infatti, che se la cartella è consegnata ad un soggetto diverso dal reale destinatario (ad esempio alla moglie, al figlio ecc.), "il messo consegnatario (il postino) deve dare notizia dell'avvenuta notificazione (all'effettivo destinatario) a mezzo di lettera raccomandata".

Ma che cosa è la lettera informativa (art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73)?

Nel caso in cui il messo notificatore (il postino) consegni la cartella di pagamento ad una persona che si trovi presso l'indirizzo di residenza del destinatario (ad esempio: l'effettivo destinatario è il marito ed il postino consegna la cartella esattoriale alla moglie), è obbligato ad inviare - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - una lettera informativa.

Infatti, dopo la consegna della cartella esattoriale ad una persona diversa dal contribuente, l’attività di notifica non è conclusa: il postino deve inviare una lettera informativa, mediante la quale informa il destinatario della cartella di pagamento che quest'ultima è stata consegnata ad altro soggetto (moglie, marito, figlio, padre o madre ecc.).

In assenza dell'invio della raccomandata informativa, la notifica della cartella di pagamento è nulla e, di conseguenza, è nullo anche il debito in essa indicato.

I Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, hanno - infatti - affermato che "la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario... non può considerarsi eseguita finché non sopraggiunga l'ulteriore adempimento della spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto recapito dell'atto ad un altro soggetto", per cui "l'omessa spedizione della lettera raccomandata costituisce un vizio di notifica, il quale determina la nullità della notificazione".

Ovviamente il contribuente ha diritto a contestare la nullità della cartella esattoriale anche attraverso l'impugnazione del ruolo per mezzo del relativo estratto, il quale può essere chiesto gratuitamente presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia - http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html).

 di Maurizio Naseddu
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci) 

 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/