In caso di "ipoteca esattoriale" (promossa dall'Agenzia della Riscossione, ex Equitalia), il debitore può vendere l'immobile con il consenso dello stesso Ente della Riscossione.
La norma, art. 52, comma 2 bis, D.P.R. n° 602/73, in tema appunto di vendita degli immobili ipotecati o pignorati, consente al debitore di decidere di vendere l'immobile, trasmettendo, in primo luogo, la richiesta alla ex Equitalia, la quale - in seguito - incasserà la somma per effetto della vendita e con l'impegno a cancellare l'ipoteca in parola.
di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/