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sabato 21 ottobre 2017

Cancellazione debito erariale: nulla la cartella esattoriale senza "lettera informativa" nei casi di irreperibilità del contribuente (art. 140 c.p.c.) Cass. 15902/17

Cancellazione debito erariale: nulla la cartella esattoriale senza "lettera informativa" nei casi di irreperibilità relativa del contribuente  (art. 140 c.p.c.) Cass. 15902/17

La Corte di Cassazione, dopo la sentenza n° 25079/14, ha stabilito che è nulla la notifica della cartella esattoriale se l'Agente della Riscossione (ex Equitalia) oppure l'Agenzia delle Entrate, non dimostri che la lettera informativa sia stata inviata e consegnata all'effettivo destinatario della medesima cartella.

Che cosa è la "lettera informativa" (art. 140 c.p.c.)?

Nell'ipotesi in cui il messo notificatore (postino), al momento della notifica, non trovi alcuna persona presso l'abitazione del contribuente (c.d. irreperibilità relativa), è obbligato ad effettuare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

In breve, al fine di far conoscere al destinatario circa l'esistenza della cartella esattoriale ai suoi danni, deve consentire all'interessato di prenderne conoscenza, mediante - appunto - la lettera informativa.

Infatti, dopo il tentativo (con esito negativo) del messo notificatore di consegnare la cartella esattoriale personalmente al contribuente, il medesimo postino deve depositare la cartella esattiva presso il Comune, dove il contribuente - ricevuta la lettera informativa - potrà recarsi a ritirare il plico.

Così chiarisce la Corte di Cassazione: "si, è, altresì statuito (Cass. n. 25079 del 26/11/2014) che "in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario [...] è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione".

In breve, è necessario che la lettera informativa sia stata spedita dal messo notificatore e ricevuta dal contribuente: senza tali elementi la cartella esattoriale è nulla, come anche il debito erariale a carico del cittadino.

di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/