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mercoledì 2 agosto 2017

Nullo l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate senza delega del funzionario (Cass. n° 26295/16)

Nullo l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate se la delega del funzionario (che ha sottoscritto l'atto) non esiste oppure è viziata

La Corte di Cassazione, negli ultimi anni, ha adottato un orientamento "severo" nei confronti degli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, laddove il funzionario che ha sottoscritto l'atto è sprovvisto di delega oppure se la stessa sia viziata.

La norma (art. 42, comma 1, D.P.R. n° 600/73) prevede che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal "capo dell'Ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".

Quando il capo dell'ufficio delega un altro funzionario, avviene frequentamente che il delegato non abbia accesso alla carriera direttiva oppure la stessa delega sia viziata, ad esempio:
- è generica (C.T.R. della Lombardia, n° 1411/13/17) o in bianco (Cass. n° 12960/17)
- ha una scadenza temporale (in questo caso è necessario verificare quando il delegato abbia sottoscritto l'avviso di accertamento): in sostanza sono vietate le deleghe scadute;
- il delegato può firmare entro certi limiti economici, ad esempio per determinati avvisi di accertamento che non superano un ben preciso valore di maggior reddito accertato ai danni del contribuente.

E' bene ricordare che è interesse dello stesso contribuente a sollevare, sin dal ricorso, l'eccezione di violazione dell'art. 42, comma 1 richiamato. In seguito sarà l'Agenzia delle Entrate a provare, con documenti aventi data certa, che la delega è corretta e che non vi siano vizi elencati in precendenza.

  di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/


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