Dopo la sentenza della C.T.P. di Varese, n° 310/17, i giudici tributari hanno confermato ulteriormente che è illegittima e priva di effetti la difesa di Equitalia (Agenzia delle Entrate - Riscossione) svolta da un avvocato "esterno" (rispetto all'organizzazione dell'Ente della Riscossione).
In altri termini, non solo è nulla la difesa dell'A.d.R., ma è inutilizzabile anche tutta la documentazione prodotta in atti (ad esempio quando viene contestata la mancata notifica delle cartelle di pagamento, ).
Così motivano i giudici: "la costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione" (ossia il deposito del proprio atto difensivo) "e tutti gli atti compiuti in suo nome e per suo conto, comprese le produzioni documentali non possono essere ritenute valide".
Ovviamente, è interesse del contribuente, all'interno del processo promosso contro l'Ente, sottolineare il vizio di difesa dell'Agente delal Riscossione, mediante la memoria da depositare entro 10 giorni liberi prima della discussione in udienza.
di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
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