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lunedì 7 agosto 2017

Cancellazione del debito erariale: Equitalia non può essere difesa da un avvocato esterno (C.T.P. di Napoli, n° 11055/17)

Cancellazione del debito erariale: Equitalia non può essere difesa da un avvocato esterno (C.T.P. di Napoli, n° 11055/17)

Dopo la sentenza della C.T.P. di Varese, n° 310/17, i giudici tributari hanno confermato ulteriormente che è illegittima e priva di effetti la difesa di Equitalia (Agenzia delle Entrate - Riscossione) svolta da un avvocato "esterno" (rispetto all'organizzazione dell'Ente della Riscossione).

In altri termini, non solo è nulla la difesa dell'A.d.R., ma è inutilizzabile anche tutta la documentazione prodotta in atti (ad esempio quando viene contestata la mancata notifica delle cartelle di pagamento, ).

Così motivano i giudici: "la costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione" (ossia il deposito del proprio atto difensivo) "e tutti gli atti compiuti in suo nome e per suo conto, comprese le produzioni documentali non possono essere ritenute valide".

Ovviamente, è interesse del contribuente, all'interno del processo promosso contro l'Ente, sottolineare il vizio di difesa dell'Agente delal Riscossione, mediante la memoria da depositare entro 10 giorni liberi prima della discussione in udienza.

  di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/


mercoledì 2 agosto 2017

Nullo l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate senza delega del funzionario (Cass. n° 26295/16)

Nullo l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate se la delega del funzionario (che ha sottoscritto l'atto) non esiste oppure è viziata

La Corte di Cassazione, negli ultimi anni, ha adottato un orientamento "severo" nei confronti degli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, laddove il funzionario che ha sottoscritto l'atto è sprovvisto di delega oppure se la stessa sia viziata.

La norma (art. 42, comma 1, D.P.R. n° 600/73) prevede che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal "capo dell'Ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".

Quando il capo dell'ufficio delega un altro funzionario, avviene frequentamente che il delegato non abbia accesso alla carriera direttiva oppure la stessa delega sia viziata, ad esempio:
- è generica (C.T.R. della Lombardia, n° 1411/13/17) o in bianco (Cass. n° 12960/17)
- ha una scadenza temporale (in questo caso è necessario verificare quando il delegato abbia sottoscritto l'avviso di accertamento): in sostanza sono vietate le deleghe scadute;
- il delegato può firmare entro certi limiti economici, ad esempio per determinati avvisi di accertamento che non superano un ben preciso valore di maggior reddito accertato ai danni del contribuente.

E' bene ricordare che è interesse dello stesso contribuente a sollevare, sin dal ricorso, l'eccezione di violazione dell'art. 42, comma 1 richiamato. In seguito sarà l'Agenzia delle Entrate a provare, con documenti aventi data certa, che la delega è corretta e che non vi siano vizi elencati in precendenza.

  di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
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