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giovedì 27 luglio 2017

Cancellazione del debito di Equitalia (Agente della Riscossione): senza le cartelle e relate in originale, il debito erariale è annullato

Cancellazione del debito di Equitalia: senza le cartelle e relate in originale, il debito erariale è annullato (Cass. 5077/17)

La Giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. n° 5077/17, Cass. n° 4801/17) ha stabilito, con un orientamento ben solido sulla questione, che è nulla la notifica dell'atto amministrativo trasmesso al contribuente (sia cartella esattoriale di Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione, sia gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate), senza che siano depositati in giudizio gli originali degli atti e delle relate.

Ovviamente è interesse ed onere del contribuente sollevare la problematica all'interno della propria difesa.

In effetti, da un punto di vista normativo, l'art. 22, comma 5, D. Lgs. n° 546/92, incombinato disposto con gli artt. 2712 e 2719 c.c. consente alla parte processuale contro cui sono stati depositati determinati documenti in copia (o conformi all’originale), di contestarne l’efficacia probatoria.
Innanzi a tale disconoscimento, sull'Agente della Riscossione (ex Equitalia) “incombe l’onere di produrre gli originali: in assenza di detto incombente a carico di quest’ultima parte processuale, "non vi è prova della notifica della cartella a carico del contribuente".

In sostanza, senza la produzione degli originali, il debito erariale è da annullare ed il cittadino non deve pagare alcuna somma allo Stato.

Per maggiori dettagli si veda l'articolo pubblicato dal sottoscritto su Altalex:  http://www.altalex.com/documents/news/2017/07/19/cartelle-esattoriali, in relazione alla recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n° 260/17.

  di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/