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giovedì 23 febbraio 2017

Il rateizzo presentato ad Equitalia non rappresenta alcun riconoscimento di debito del contribuente (Cass. n° 3347/2017)

Il rateizzo presentato ad Equitalia non rappresenta alcun riconoscimento di debito del contribuente (Cass. n° 3347/2017)

Con una recente pronuncia, la Suprema Corte (n° 3347/17) ha affermato che la domanda di rateizzo presentata dal cittadino presso Equitalia (o Agenzia delle Entrate, Inps etc) non costituisce alcun riconoscimento del debito a favore dello Stato.


La questione è la seguente: con la presentazione della domanda di rateizzo (c.d. piano di ammortamento) il contribuente non rinuncia ad opporsi alla richiesta, ma decide unicamente di pagare in forma rateale il debito, al fine di scongiurare pignoramenti o misure cautelari (ipoteche).

Infatti, motivano i giudici di Roma, il contribuente ha sempre il diritto di contestare la somma richiesta, attraverso l'impugnazione del ruolo/cartelle esattoriali/avvisi di accertamento da ritirare presso Equitalia http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html.

Con detta procedura, l'interessato potrà sempre contestare (ad esempio) la mancata impugnazione degli atti dai quali deriva il debito oppure può essere lamentata l'intervenuta prescrizione http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/12/cancellazione-debito-equitalia-i.html.

Così scrivono i giudici della Corte di Cassazione "la rateazzazione chiesta dal ricorrente non costituisce acquiescenza".

di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/