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venerdì 3 novembre 2017

Come cancellare ipoteca Equitalia: vendere l'immobile ipotecato o pignorato (art. 52, comma 2bis, D.P.R. n° 602/73)

Come cancellare ipoteca Equitalia: vendere l'immobile ipotecato o pignorato (art. 52, comma 2 bis, D.P.R. n° 602/73)

In caso di "ipoteca esattoriale" (promossa dall'Agenzia della Riscossione, ex Equitalia), il debitore può vendere l'immobile con il consenso dello stesso Ente della Riscossione.

La norma, art. 52, comma 2 bis, D.P.R. n° 602/73, in tema appunto di vendita degli immobili ipotecati o pignorati, consente al debitore di decidere di vendere l'immobile, trasmettendo, in primo luogo, la richiesta alla ex Equitalia, la quale - in seguito - incasserà la somma per effetto della vendita e con l'impegno a cancellare l'ipoteca in parola.

 di Federico Marrucci


Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
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sabato 21 ottobre 2017

Cancellazione debito erariale: nulla la cartella esattoriale senza "lettera informativa" nei casi di irreperibilità del contribuente (art. 140 c.p.c.) Cass. 15902/17

Cancellazione debito erariale: nulla la cartella esattoriale senza "lettera informativa" nei casi di irreperibilità relativa del contribuente  (art. 140 c.p.c.) Cass. 15902/17

La Corte di Cassazione, dopo la sentenza n° 25079/14, ha stabilito che è nulla la notifica della cartella esattoriale se l'Agente della Riscossione (ex Equitalia) oppure l'Agenzia delle Entrate, non dimostri che la lettera informativa sia stata inviata e consegnata all'effettivo destinatario della medesima cartella.

Che cosa è la "lettera informativa" (art. 140 c.p.c.)?

Nell'ipotesi in cui il messo notificatore (postino), al momento della notifica, non trovi alcuna persona presso l'abitazione del contribuente (c.d. irreperibilità relativa), è obbligato ad effettuare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

In breve, al fine di far conoscere al destinatario circa l'esistenza della cartella esattoriale ai suoi danni, deve consentire all'interessato di prenderne conoscenza, mediante - appunto - la lettera informativa.

Infatti, dopo il tentativo (con esito negativo) del messo notificatore di consegnare la cartella esattoriale personalmente al contribuente, il medesimo postino deve depositare la cartella esattiva presso il Comune, dove il contribuente - ricevuta la lettera informativa - potrà recarsi a ritirare il plico.

Così chiarisce la Corte di Cassazione: "si, è, altresì statuito (Cass. n. 25079 del 26/11/2014) che "in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario [...] è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione".

In breve, è necessario che la lettera informativa sia stata spedita dal messo notificatore e ricevuta dal contribuente: senza tali elementi la cartella esattoriale è nulla, come anche il debito erariale a carico del cittadino.

di Federico Marrucci

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lunedì 7 agosto 2017

Cancellazione del debito erariale: Equitalia non può essere difesa da un avvocato esterno (C.T.P. di Napoli, n° 11055/17)

Cancellazione del debito erariale: Equitalia non può essere difesa da un avvocato esterno (C.T.P. di Napoli, n° 11055/17)

Dopo la sentenza della C.T.P. di Varese, n° 310/17, i giudici tributari hanno confermato ulteriormente che è illegittima e priva di effetti la difesa di Equitalia (Agenzia delle Entrate - Riscossione) svolta da un avvocato "esterno" (rispetto all'organizzazione dell'Ente della Riscossione).

In altri termini, non solo è nulla la difesa dell'A.d.R., ma è inutilizzabile anche tutta la documentazione prodotta in atti (ad esempio quando viene contestata la mancata notifica delle cartelle di pagamento, ).

Così motivano i giudici: "la costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione" (ossia il deposito del proprio atto difensivo) "e tutti gli atti compiuti in suo nome e per suo conto, comprese le produzioni documentali non possono essere ritenute valide".

Ovviamente, è interesse del contribuente, all'interno del processo promosso contro l'Ente, sottolineare il vizio di difesa dell'Agente delal Riscossione, mediante la memoria da depositare entro 10 giorni liberi prima della discussione in udienza.

  di Federico Marrucci

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mercoledì 2 agosto 2017

Nullo l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate senza delega del funzionario (Cass. n° 26295/16)

Nullo l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate se la delega del funzionario (che ha sottoscritto l'atto) non esiste oppure è viziata

La Corte di Cassazione, negli ultimi anni, ha adottato un orientamento "severo" nei confronti degli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, laddove il funzionario che ha sottoscritto l'atto è sprovvisto di delega oppure se la stessa sia viziata.

La norma (art. 42, comma 1, D.P.R. n° 600/73) prevede che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal "capo dell'Ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".

Quando il capo dell'ufficio delega un altro funzionario, avviene frequentamente che il delegato non abbia accesso alla carriera direttiva oppure la stessa delega sia viziata, ad esempio:
- è generica (C.T.R. della Lombardia, n° 1411/13/17) o in bianco (Cass. n° 12960/17)
- ha una scadenza temporale (in questo caso è necessario verificare quando il delegato abbia sottoscritto l'avviso di accertamento): in sostanza sono vietate le deleghe scadute;
- il delegato può firmare entro certi limiti economici, ad esempio per determinati avvisi di accertamento che non superano un ben preciso valore di maggior reddito accertato ai danni del contribuente.

E' bene ricordare che è interesse dello stesso contribuente a sollevare, sin dal ricorso, l'eccezione di violazione dell'art. 42, comma 1 richiamato. In seguito sarà l'Agenzia delle Entrate a provare, con documenti aventi data certa, che la delega è corretta e che non vi siano vizi elencati in precendenza.

  di Federico Marrucci

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giovedì 27 luglio 2017

Cancellazione del debito di Equitalia (Agente della Riscossione): senza le cartelle e relate in originale, il debito erariale è annullato

Cancellazione del debito di Equitalia: senza le cartelle e relate in originale, il debito erariale è annullato (Cass. 5077/17)

La Giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. n° 5077/17, Cass. n° 4801/17) ha stabilito, con un orientamento ben solido sulla questione, che è nulla la notifica dell'atto amministrativo trasmesso al contribuente (sia cartella esattoriale di Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione, sia gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate), senza che siano depositati in giudizio gli originali degli atti e delle relate.

Ovviamente è interesse ed onere del contribuente sollevare la problematica all'interno della propria difesa.

In effetti, da un punto di vista normativo, l'art. 22, comma 5, D. Lgs. n° 546/92, incombinato disposto con gli artt. 2712 e 2719 c.c. consente alla parte processuale contro cui sono stati depositati determinati documenti in copia (o conformi all’originale), di contestarne l’efficacia probatoria.
Innanzi a tale disconoscimento, sull'Agente della Riscossione (ex Equitalia) “incombe l’onere di produrre gli originali: in assenza di detto incombente a carico di quest’ultima parte processuale, "non vi è prova della notifica della cartella a carico del contribuente".

In sostanza, senza la produzione degli originali, il debito erariale è da annullare ed il cittadino non deve pagare alcuna somma allo Stato.

Per maggiori dettagli si veda l'articolo pubblicato dal sottoscritto su Altalex:  http://www.altalex.com/documents/news/2017/07/19/cartelle-esattoriali, in relazione alla recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n° 260/17.

  di Federico Marrucci

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martedì 30 maggio 2017

Cancellazione debito Equitalia: la cartella esattoriale art. 36 bis deve essere preceduta dall'avviso bonario (art. 6, comma 5, Legge n° 212/2000)

Cancellazione debito Equitalia: la cartella esattoriale da art. 36 bis deve essere preceduta dall'avviso bonario (art. 6, comma 5, Legge n° 212/2000), pena la nullità della cartella

Nell'ipotesi in cui viene notificata al contribuente la Cartella esattoriale (di pagamento) di Equitalia (art. 36 bis, D.P.R. n° 600/73), l'Agenzia delle Entrate è obbligata a trasmettere l'avviso bonario, in caso di incertezze.

Sul punto, l'art. 6, comma 5, Legge n° 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), sancisce l'obbligo dell'invio dell'avviso bonario dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, pena la nullità della cartella esattoriale (vedi ultimo capoverso del comma 5).

Ad onor del vero, l'Agenzia delle Entrate comunica sempre l'avviso bonario al cittadino (almeno a parole, come risulta dalla motivazione della cartella di pagamento), anche quando non vi sono incertezze su quanto dichiarato dal contribuente, dunque è sempre legittimo eccepire nel ricorso la mancata comunicazione dell'avviso bonario.

Se l'Agenzia delle Entrate non dimostra detta circostanza (con documenti idonei, muniti di data certa), il giudice deve annullare la cartella esattoriale.

 di Federico Marrucci
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lunedì 22 maggio 2017

Cancellazione debito Equitalia: cartella nulla se notificata al coniuge senza l'invio della raccomandata informativa (Cass. n° 2868/17)

Cancellazione debito Equitalia: cartella nulla se notificata al coniuge senza l'invio della raccomandata informativa (Cass. n° 2868/17)


La Corte di Cassazione con la recente sentenza n° 2868/17 ha affermato che è nulla la cartella esattoriale (e quindi il debito) se notificata al coniuge (ad esempio) dell'effettivo destinatario, in assenza della spedizione, da parte di Equitalia, della lettera informativa, come previsto dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. n° 600/73.

I giudici supremi hanno qualificato questa "lettera raccomandata come un adempimento essenziale del procedimento di notifica".
Detta comunicazione non solo deve essere inviata al destinatario, ma vi deve essere anche "l'effettiva ricezione", altrimenti la notifica è viziata, pertanto nulla.

Per tale ragione, alla luce dell'insanabile vizio di notifica dovrà essere annullato automaticamente anche il credito avanzato da Equitalia ai danni del contribuente.

Ovviamente il contribuente ha diritto a contestare la nullità della cartella esattoriale anche attraverso l'impugnazione del ruolo per mezzo del relativo estratto, il quale può essere chiesto gratuitamente presso gli sportelli di Equitalia (http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html).

 di Federico Marrucci
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giovedì 23 febbraio 2017

Il rateizzo presentato ad Equitalia non rappresenta alcun riconoscimento di debito del contribuente (Cass. n° 3347/2017)

Il rateizzo presentato ad Equitalia non rappresenta alcun riconoscimento di debito del contribuente (Cass. n° 3347/2017)

Con una recente pronuncia, la Suprema Corte (n° 3347/17) ha affermato che la domanda di rateizzo presentata dal cittadino presso Equitalia (o Agenzia delle Entrate, Inps etc) non costituisce alcun riconoscimento del debito a favore dello Stato.


La questione è la seguente: con la presentazione della domanda di rateizzo (c.d. piano di ammortamento) il contribuente non rinuncia ad opporsi alla richiesta, ma decide unicamente di pagare in forma rateale il debito, al fine di scongiurare pignoramenti o misure cautelari (ipoteche).

Infatti, motivano i giudici di Roma, il contribuente ha sempre il diritto di contestare la somma richiesta, attraverso l'impugnazione del ruolo/cartelle esattoriali/avvisi di accertamento da ritirare presso Equitalia http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html.

Con detta procedura, l'interessato potrà sempre contestare (ad esempio) la mancata impugnazione degli atti dai quali deriva il debito oppure può essere lamentata l'intervenuta prescrizione http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/12/cancellazione-debito-equitalia-i.html.

Così scrivono i giudici della Corte di Cassazione "la rateazzazione chiesta dal ricorrente non costituisce acquiescenza".

di Federico Marrucci
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