Visualizzazioni totali

martedì 29 marzo 2016

Come cancellare i debiti di Equitalia: annullamento cartelle esattoriali e prescrizione in 5 anni per tutti i debiti. Come verificare l'estratto di ruolo

Come cancelare i debiti di Equitalia: annullamento cartelle esattoriali prescrizione in 5 anni per tutti i debiti. 


Come verificare l'estratto di ruolo: consigli per il contribuente

Il contribuente, prima di procedere al pagamento rateale (piani di ammortamento) presso gli sportelli di Equitalia, è opportuno che chieda l'estratto di ruolo, ossia il documento che riepiloga tutti i debiti dello stesso cittadino con la data della notifica presunta delle cartelle esattoriali (vedi D. Lgs. n° 46/99).

Limitiamoci, almeno per oggi, a verificare la data della notifica e a illustrare gli strumenti difensivi del contribuente

I crediti dello Stato (Iva, Irpef, Irap, Ires, Inps, Inail) non hanno una durata eterna, ma ben limitata, ossia 5 anni.

In buona sostanza, come confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n° 8380/13, n° 16354/14, n° 20213/15), a partire dalla data dell'ultima notifica (ad esempio della cartella esattoriale, ma anche dell'ipoteca o fermo amministrativo), il credito si "cancella" (grazie alla prescrizione) in 5 anni (vedi anche http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/12/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html).

E' lo stesso Codice Civile che ci suggerice questa soluzione: l'art. 2948 c.c. afferma che "si prescrivono in 5 anni [...] 4) tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini brevi", come appunto le imposte (sia quelle indirette, ad esempio Iva, che quelle dirette, ad esempio Irpef - Ires).

Proprio per un maggior dettaglio vedi l'articolo pubblicato dal sottoscritto sul giornale giuridico on line "Altalex" http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/17/cartelle-esattoriali.

Ovviamente la cancellazione per prescrizione non avviene automaticamente da parte di Equitalia, ma deve essere richiesta espressamente dal contribuente attraverso l'impugnazione a) delle intimazioni di pagamento, art. 50, comma 2, D.P.R. n° 602/73 (notificate sempre da Equitalia) oppure b) dell'estratto di ruolo (su tale aspetto vedi http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html).

 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
 (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com






martedì 1 marzo 2016

Cancellazione debito Equitalia: vizio ed inesistenza della notifica della cartella esattoriale se trasmessa per raccomandata a/r da Equitalia (C.T.R. Reggio Emilia, n° 2005/2015)

Cancellazione del debito di Equitalia: vizio ed inesistenza della notifica della cartella esattoriale se trasmessa per raccomandata a/r da Equitalia (C.T.R. Reggio Emilia, n° 2005/2015)

Quando Equitalia (o qualsiasi Ente della Riscossione) invia la cartella esattoriale al contribuente per posta (con raccomandata a/r) è necessario che l'interessato verifichi le modalità di notifica dell'atto esattivo.

In particolare, l'art. 26 del D.P.R. n° 602/73, il quale disciplina la "notificazione della cartella di pagamento", prevede al comma 1: "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario".

Ebbene, sul punto, ossia sulla validità (o meno) della notifica effettuata da Equitalia con raccomandata a/r, i giudici interpellati hanno evidenziato che l'esattore non è contemplato tra i soggetti abilitati alla notifica diretta a mezzo posta.

Per tale ragione la notifica svolta nelle forme "irrituali" appena descritte è inesistente e non meramente nulla.

La differenza è che con il vizio di inesistenza della notifica, il successivo ricorso del contribuente non sana detta lacuna "notificatoria" (a differenza, appunto, della nullità).

di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
 per maggiori informazioni www.studioetruria.com