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giovedì 29 dicembre 2016

La prescrizione e la rottamazione delle cartelle Equitalia bloccano i pignoramenti e le ipoteche? Cancellare i debiti con Equitalia

Cancellazione debito Equitalia: la rottamazione delle cartelle blocca i pignoramenti e le ipoteche?

Il contribuente, a fronte della notifica della intimazione di pagamento da parte di Equitalia, può attivarsi per bloccare l'azione esecutiva dell'Ente, ossia pignoramento di immobili oppure azioni cautelari, come ipoteche o fermi amministrativi del proprio veicolo.

1) La rottamazione delle cartelle esattoriali ("definizione agevolata")

Come noto, entro la data del 31.03.2017, il cittadino, presentando domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali, ottiene il "blocco" delle azioni eseceutive e/o cautelari.
La domanda, tuttavia, non può invece interrompere il pignoramento presso terzi già iniziato.
Ovviamente, è possibile bloccare i pignoramenti/fermi amministrativi/ipoteche per le cartelle esattoriali su cui il cittadino decide di rottamarle ("definizione agevolata").

Il limite del procedimento di rottamazione è che il contribuente rinuncia a proseguire il processo tributario o civile nei confronti di Equitalia avviato (ad esempio) per vizio di notifica delle cartelle esattoriali (http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/03/cancellazione-debito-equitalia-vizio-ed.html) o per intervenuta prescrizione quinquennale, come da ultima pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n° 23397/16 (http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/12/cancellazione-debito-equitalia-i.html e http://www.altalex.com/documents/news/2016/12/01/cartella-esattoriale-non-impugnata-la-prescrizione-e-di-5-anni).

2) Domanda di sospensione "legale" della riscossione di Equitalia (Legge n° 228/12, Legge di Stabilità 2013)

La Legge di Stabilità 2013 (art. 1, commi 537 e seguenti) ha consentito al contribuente, destinatario di un atto da parte di Equitalia, di bloccare immediatamente la "futura" azione esecutiva/cautelare trasmettendo - entro 60 giorni - un'apposita comunicazione all'Ente della Riscossione, lamentando la prescrizione del credito.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda, l'ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail) non risponde, le somme contestate vengono annullate di diritto.

Proprio su tale aspetto, si veda la pronuncia n° 7096/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. 


3) Presentazione del ricorso davanti al giudice tributario (o civile)

Dopo la notifica dell'intimazione di pagamento da parte di Equitalia, il contribuente può sempre decidere di chiedere l'annullamento delle cartelle esattoriali in contestazione davanti  al giudice competente.
In sede tributaria (Commissione Tributaria Provinciale), il D. Lgs. n° 546/92, art. 47 prevede la facoltà per il contribuente di chiedere la sospensione dell'atto impugnato, ossia l'intimazione di pagamento: a quel punto, viene fissata un'udienza apposita, funzionale - appunto - per decidere se vi sono i presupposti per la sospensione della richiesta di Equitalia.

 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/






martedì 13 dicembre 2016

Cancellazione debito Equitalia: i vizi delle notifiche via PEC delle cartelle di pagamento di Equitalia sono nulle e inesistenti. Come difendersi.

I vizi delle notifiche delle cartelle esattoriali via PEC: nullità e/o inesistenza giuridica della notifica; come cancellare il debito di Equitalia e difendersi.

Da pochi anni Equitalia ha iniziato a notificare al contribuente le cartelle esattoriali tramite PEC (posta elettronica certificata).

Davanti a questa nuova modalità di "invio" degli atti di pagamento è necessario che i cittadini sappiano come difendersi e contestare la notifica delle cartelle, perchè vi sono scenari processuali interessanti e decisivi per annullare il debito con lo Stato:


1) Al contribuente viene consegnata una semplice copia, non l'originale

Con la notifica PEC, al contribuente viene consegnata non l'originale della cartella, bensì una semplice copia "informatica".

In questa copia manca sempre "l'attestazione di conformità" che la appone - per legge - un pubblico ufficiale.
I dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali, dunque la cartella non ha alcun valore giuridico, poichè non assicura che la copia notificata per pec sia "identica" all'originale in possesso di Equitalia, come avviene invece nelle notifiche con il metodo trazionale.
In breve, i funzionari di Equitalia non possono autenticare le cartelle esattoriali: nelle notifiche cartacee, infatti, tale compito spetta ai messi comunali (art. 60, comma 1, D.P.R. n° 600/73).

2) Manca la prova della consegna effettiva

Le notifiche PEC non garantisce la "piena prova" dell'effettiva consegna della cartella esattoriale al destinatario: come già detto al punto 1, il dipendente di Equitalia non è pubblico ufficiale, a differenza dell'ufficiale giudiziario o messo notificatore, quindi manca l'attestazione di consegna che, nelle notifiche caratecee, viene posta nella relata di notifica.

3) I privati non possono ricevere notifiche PEC, salvo una loro richiesta ad Equitalia

I privati non possono ricevere le notifiche PEC, a meno che non abbiano fatto richiesta esplicita ad Equitalia (art. 26, comma 2, D.P.R. n° 602/73).
Su questo punto è altamente improbabile che il contribuente abbia depositato la domanda di ricevere le cartelle di pagamento via PEC.

E' opportuno ricordare che i vizi relativi alla notifica via PEC delle cartelle esattoriali, in caso di ricorso, non sanano l'errore commesso da Equitalia: nullità insanabile e/ inesistenza giuridica della cartella esattoriale (C.T.P. di Latina, n° 21096/07/16). 


di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
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venerdì 9 dicembre 2016

Cancellazione debito Equitalia: i crediti dello Stato si prescrivono in 5 anni (Cass. Sezioni Unite n° 23397/16)

I crediti dello Stato si prescrivono in cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale (o avviso di accertamento), Cass. Sezioni Unite n° 23397/16


I giudici della Suprema Corte con la sentenza n° 23397/16 (a Sezione Unite) hanno definitivamente (forse) risolto la questione circa la durata della prescrizione da applicare ai crediti dello Stato.
Dopo l'ordinanza n° 20213/15 della Corte di Cassazione (http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/17/cartelle-esattoriali), anche nella recente decisione è stata confermato il principio che per tutti i crediti statali (tributari, previdenziali, contributivi) si applica la prescrizione "breve" di cinque anni.

Il calcolo inizia dalla data di notifica della cartella esattoriale o avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione, pertanto se sono decorsi cinque anni, in assenza di solleciti di pagamento di Equitalia o l'inizio di pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, il credito statale si estingue.

In breve, la prescrizione lunga (dieci anni) opera unicamente per crediti statali derivanti da sentenze del Tribunale o della Commissione Tributaria (compresa la Corte di Cassazione): in assenza di un provvedimento di un giudice non può essere estesa la prescrizione decennale alle cartelle di Equitalia/avvisi di accertamento - avvisi di addebito.
Orbene, la prescrizione lunga di dieci anni si applica solo se vi è stato un processo vero e proprio, al termine del quale sia stato accertato l'esistenza del credito a favore dello Stato.

Dinanzi a tale soluzione favorevole, il contribuente ha diritto ad impugnare l'estratto di ruolo di Equitalia e far valere in giudizio l'intervenuta prescrizione (http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html), fermo restando la contestazione di mancata notifica delle cartelle esattoriali, avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps.

  di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
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lunedì 17 ottobre 2016

Cancellare debito Equitalia: istanza di rateazione ad Equitalia non vale come riconoscimento del debito erariale. Diritto al rimborso del contribuente.

Annullamento debito Equitalia. La presentazione dell'istanza di rateazione ad Equitalia non rappresenta il riconoscimento del debito da parte del contribuente.

Il principio è stato espresso dai giudici di legittimità (C.T.P. di Varese, n° 156/15, C.T.R. della Sicilia, n° 652/2016).
In sostanza, la richiesta di rateaizzazione ed il successivo pagamento delle rate mensili ad Equitalia non costituisce "un riconoscimento del debito tributario, ma solo l'impegno di pagare l'imposta".
Anzi, nella sentenza dei giudici siciliani, questi ultimi hanno peraltro osservato che rimane intaccato il diritto e l'interesse del contribuente a far accertare, in un successivo giudizio, la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella esattoriale, nonchè l'intervenuta prescrizione.


Un'ulteriore questione da affrontare, non discussa all'interno dei processi tributari citati, è la successiva domanda di rimborso.

L'art. 8, comma 4, della Legge n° 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) prevede che il contribuente ha diritto al rimborso ai danni dello Stato quando "sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore".

In altri termini, il contribuente ha diritto a presentare la relativa di domanda di restituzione di imposte versate in passato, se il giudice tributario accerta l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale (ad esempio) oppure perchè la somma è prescritta.

 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

sabato 18 giugno 2016

Annullamento debiti Equitalia/Agenzia delle Entrate: le tasse si cancellano per prescrizione nei 5 anni (C.T.R. Piemonte, n° 101/16)

Annullamento debiti Equitalia/Agenzia delle Entrate: le tasse si cancellano per prescrizione nei 5 anni (C.T.R. Piemonte, n° 101/16)

I giudici tributari, dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione, n° 20213/15 (vedi http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/12/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html), hanno ribadito che i crediti erariali (imposte) si prescrivono nel termine di 5 anni (e non di 10 anni, come invece sostenuto erroneamente dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia).

Nel caso affrontato dai giudici di Torino si trattava di Iva non versata all'erario (da parte di un contribuente tedesco) pari ad €. 233.000,00.

Il cittadino, richiamando il D. Lgs. n° 69/2003, evidenziava che non possono essere incassati crediti erariali oltre il termine massimo di 5 anni, anche nelle ipotesi di collaborazione tra Stati stranieri (in questo caso Germania - Italia).

In buona sostanza, il principio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte è semplice: è vietato per lo Stato richiedere ad un cittadino il pagamento delle imposte quando sono trascorsi 5 anni dall'ultimo sollecito trasmesso al contribuente.

di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
 (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

venerdì 27 maggio 2016

Annullamento debito di Equitalia: il giudice può modificare il piano di rateizzo di Equitalia (C.T.P. di Napoli, n° 16368/14)

Annullamento debito di Equitalia: il giudice può modificare il piano di rateizzo di Equitalia (C.T.P. di Napoli, n° 16368/14)


La Commissione Tributaria, qualora Equitalia si rifiuti di modificare il piano di rateizzo (c.d. di ammortamento) concesso al contribuente, può obbligare l'Ente di Riscossione a recepire tale volontà.


Con un'interessante pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (n° 16368/14), è stato previsto che i giudici possono obbligare Equitalia a modificare il piano di rateizzo del contribuente, ad esempio nel caso in cui lo stesso Ente della Riscossione non abbia tenuto conto dell'annullamento di cartelle esattoriali.

In particolare, tale principio si applica se il contribuente prova che alcuni dei debiti tributari a ruolo (ricompresi nel provvedimento di dilazione) sono state annullati o non dovuti (in tutto oppure in parte).

A questo punto, il giudice tributario (ma anche quello civile, se si tratta di debiti Inps, ad esempio) può intimare il Concessionario della riscossione a ridurre l'importo.

Un altro caso da affrontare (tuttavia non vi sono ancora sentenze sulla questione) è quello relativo alle ipotesi (assai frequenti peraltro) in cui Equitalia non concede al contribuente il piano di rateizzo straordinario (da pagare in dieci anni), anche quando ne abbia il diritto.

Dinanzi al provvedimento di diniego di Equitalia appare del tutto condivisibile impugnare lo stesso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni.

 di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
 (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

martedì 29 marzo 2016

Come cancellare i debiti di Equitalia: annullamento cartelle esattoriali e prescrizione in 5 anni per tutti i debiti. Come verificare l'estratto di ruolo

Come cancelare i debiti di Equitalia: annullamento cartelle esattoriali prescrizione in 5 anni per tutti i debiti. 


Come verificare l'estratto di ruolo: consigli per il contribuente

Il contribuente, prima di procedere al pagamento rateale (piani di ammortamento) presso gli sportelli di Equitalia, è opportuno che chieda l'estratto di ruolo, ossia il documento che riepiloga tutti i debiti dello stesso cittadino con la data della notifica presunta delle cartelle esattoriali (vedi D. Lgs. n° 46/99).

Limitiamoci, almeno per oggi, a verificare la data della notifica e a illustrare gli strumenti difensivi del contribuente

I crediti dello Stato (Iva, Irpef, Irap, Ires, Inps, Inail) non hanno una durata eterna, ma ben limitata, ossia 5 anni.

In buona sostanza, come confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n° 8380/13, n° 16354/14, n° 20213/15), a partire dalla data dell'ultima notifica (ad esempio della cartella esattoriale, ma anche dell'ipoteca o fermo amministrativo), il credito si "cancella" (grazie alla prescrizione) in 5 anni (vedi anche http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/12/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html).

E' lo stesso Codice Civile che ci suggerice questa soluzione: l'art. 2948 c.c. afferma che "si prescrivono in 5 anni [...] 4) tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini brevi", come appunto le imposte (sia quelle indirette, ad esempio Iva, che quelle dirette, ad esempio Irpef - Ires).

Proprio per un maggior dettaglio vedi l'articolo pubblicato dal sottoscritto sul giornale giuridico on line "Altalex" http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/17/cartelle-esattoriali.

Ovviamente la cancellazione per prescrizione non avviene automaticamente da parte di Equitalia, ma deve essere richiesta espressamente dal contribuente attraverso l'impugnazione a) delle intimazioni di pagamento, art. 50, comma 2, D.P.R. n° 602/73 (notificate sempre da Equitalia) oppure b) dell'estratto di ruolo (su tale aspetto vedi http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html).

 di Federico Marrucci
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martedì 1 marzo 2016

Cancellazione debito Equitalia: vizio ed inesistenza della notifica della cartella esattoriale se trasmessa per raccomandata a/r da Equitalia (C.T.R. Reggio Emilia, n° 2005/2015)

Cancellazione del debito di Equitalia: vizio ed inesistenza della notifica della cartella esattoriale se trasmessa per raccomandata a/r da Equitalia (C.T.R. Reggio Emilia, n° 2005/2015)

Quando Equitalia (o qualsiasi Ente della Riscossione) invia la cartella esattoriale al contribuente per posta (con raccomandata a/r) è necessario che l'interessato verifichi le modalità di notifica dell'atto esattivo.

In particolare, l'art. 26 del D.P.R. n° 602/73, il quale disciplina la "notificazione della cartella di pagamento", prevede al comma 1: "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario".

Ebbene, sul punto, ossia sulla validità (o meno) della notifica effettuata da Equitalia con raccomandata a/r, i giudici interpellati hanno evidenziato che l'esattore non è contemplato tra i soggetti abilitati alla notifica diretta a mezzo posta.

Per tale ragione la notifica svolta nelle forme "irrituali" appena descritte è inesistente e non meramente nulla.

La differenza è che con il vizio di inesistenza della notifica, il successivo ricorso del contribuente non sana detta lacuna "notificatoria" (a differenza, appunto, della nullità).

di Federico Marrucci

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martedì 23 febbraio 2016

Cancellazione debiti Equitalia: inesistenza della notifica di una cartella esattoriale di Equitalia inviata da una società privata (C.T.P. di Reggio Emilia, n° 199/15)

Cancellazione debiti Equitalia: inesistenza della notifica di una cartella esattoriale di Equitalia inviata da una società privata (C.T.P. di Reggio Emilia, n° 199/15): vizio insabile.


E' inesistente la cartella esattoriale emessa da Equitalia, ma notificata al contribuente tramite una semplice raccomandata a/r a mezzo di un'agenzia privata: in questi casi non si tratta di notifica nulla o irregolare, bensì - come visto - di inesistenza.

E non rappresenta un semplice dettaglio.

Nel caso affrontato dai giudici emiliani, il cittadino aveva lamentato l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale di Equitalia, in quanto inviata non tramite le "Poste Italiane", ma attraverso una società privata, a cui l'Ente della Riscossione aveva affidato (abusivamente) l'incarico di spedire il provvedimento successivamente impugnato dal destinatario.

Non solo: il vizio di inesistenza della notifica, come del resto chiarito anche dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n° 2922/15, è insanabile anche in caso di impugnazione dell'atto da parte del contribuente.

In breve, il vizio della notifica rimane, anche se il cittadino si attiva per annullare il debito con Equitalia innanzi ai giudici competenti.

martedì 16 febbraio 2016

Come cancellare il debito con Equitalia (procedura da sovraindebitamento, Legge n° 3/2012)

Come cancellare il debito con Equitalia (procedura da sovraindebitamento, Legge n° 3/2012): consigli pratici

Il contribuente indebitato con Equitalia, quando non ha possibilità di annullare le cartelle esattoriali davanti ai giudici tributari, può chiedere al Tribunale di accedere alla procedura da sovraindebitamento (vedi Legge n° 3/2012) per regolarizzare la posizione debitoria e sventare, in questo modo, pignoramenti, fermi amministrativi ed ipoteche.

1) Soggetti interessati

Possono accedere alla procedura:

- imprenditori (sia in forma individuale che in forma societaria) che non superano le soglie per essere assoggettati al fallimento;

- imprenditori agricoli;

- professionisti (anche associazioni professionali);

- persone fisiche (c.d. consumatore, ossia il soggetto che ha debiti estranei alla propria attività lavorativa);

2) Come e dove fare domanda

Presso il Tribunale dove il debitore ha residenza; l'istanza deve essere depositata presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

3) Quanto costa

Le spese vive sono €. 98,00 (contributo unificato) e €. 27,00 (marca da bollo).

In questo modo il debitore, con l'ausilio di un professionista direttamente incaricato dal Tribunale, potrà cercare di a) sottoscrivere un accordo "definitivo" con i propri creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Banche), pattuendo un pagamento a rate e b) di "stralciare" - almeno parzialmente - il debito.
 
Vedi anche  http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/03/ristrutturazione-del-debito-del-piccolo.html.


di Federico Marrucci


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giovedì 11 febbraio 2016

Come cancellare i debiti di Equitalia: impugnazione del ruolo e delle cartelle esattoriali non notificate (Cass. SS. UU. n° 19704/15)

Come ottenere l'annullamento delle cartelle esattoriali di Equitalia: errori da evitare nella redazione del ricorso al giudice tributario; come impugnare l'estratto di ruolo
Con la recente sentenza n° 19704/15 della Corte di Cassazione (a Sezioni Unite), i giudici hanno ammesso la possibilità (facoltà, non obbligo) per il contribuente di impugnare l'estratto di ruolo di Equitalia, dal quale l'interessato prende atto della situazione debitoria.


Tuttavia, per evitare di commettere errori, i quali possono sfociare in una dichiarazione inammissibilità del ricorso da parte dei giudici tributari (situazione insanabile, di fatto), è opportuno precisare (e consigliare) ai contribuenti che l'oggetto del ricorso (ossia il provvedimento da impugnare e da contestare) è la cartella esattoriale mai notificata (ed eventualmente prescritta, vedi anche http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/12/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html).

Ovviamente deve essere specificato che la conoscenza della cartella esattiva di Equitalia è  stata resa "nota" al cittadino/contribuente soltanto al momento del ritiro dell'estratto di ruolo allo sportello dell'Ente delal Riscossione.

Ma l'obiettivo del processo tributario e l'interesse del contribuente è annullare la cartella esattoriale e non l'estratto di ruolo.

 di Federico Marrucci
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