La Corte di Cassazione con la recente pronuncia n° 20213/15 ha affermato che i crediti di Equitalia si prescrivono nel termine breve di 5 anni e non 10.
Questo orientamento si applica quando il debito deriva da cartelle esattoriali e non proviene da un precedente accertamento (dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, ad esempio) oppure da una sentenza definitiva.
A questo punto, alla luce soprattutto della possibilità di impugnare le cartelle esattoriali indicate nell'estratto di ruolo di Equitalia (vedi http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/10/cassazione-sezione-unite-lestratto-di.html), consigliamo al contribuente di procedere in questo modo:
a) chiedere ad Equitalia l'estratto di ruolo;
b) verificare se le cartelle esattoriali sono riconducibili a debiti prescritti;
c) in tal caso, presentare istanza di autotutela direttamente ad Equitalia e, per completezza all'Ente creditore (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate);
d) in caso di diniego (ipotesi assai probabile), impugnare il provvedimento nei termini di legge (quindi in base alla natura dell'asserito credito).
di Federico Marrucci
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