L'aggio di Equitalia, ovvero quella parte da riconoscere all'Ente di Riscossione (vedi art. 17, D. Lgs. n° 112/99) per l'attività svolta dallo stesso nella fase di incasso, non può essere applicato ed indicato nelle cartelle di pagamento in modo automatico.
Infatti, i giudici milanesi hanno affermato che solo quando vi è il rischio di insolvenza da parte del contribuente, l'aggio è legittimo; negli altri casi "no" e si trasforma in un abuso, nonchè in una ingiustificata sanzione accessoria.
Per tale ragione è opportuno sempre evidenziare tale spunto difensivo nei propri ricorsi presso le Commissione Tributarie, quando sono impugnate le cartelle esattoriali di Equitalia.
di Federico Marrucci
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