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giovedì 5 novembre 2015

Cancellazione debiti Equitalia: i crediti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia si prescrivono in 5 anni (e non in 10) (C.T.P. di Reggio Calabria, n° 2634/14)

Cancellazione debiti Equitalia: Il credito tributario dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia si cancella per prescrizione in 5 anni e non in 10

La pronuncia della C.T.P. di Reggio Calabria (n° 2634/14) ha accertato che il credito dell'Agenzia delle Entrate (richiesta tramite la cartella esattoriale da Equitalia) si cancella per prescrizione non in 10 anni (come era stato sostenuto da precedente sentenze), ma nel termine di 5 anni.

I giudici calabresi hanno chiarito, difatti, che il termine quinquennale trova la propria origine nell'art. 2948 c.c., n° 4, nel quale si può leggere "si prescrivono in 5 anni [...] tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", come appunto le imposte dirette (ad esempio Irpef, Ires) ed indirette (Iva).

Esempio: se al contribuente viene notificata la c.d. intimazione di pagamento (ovvero sia il "formale" sollecito di pagamento che viene inviato da Equitalia), in cui si richiama una notifica di una precedente cartella di pagamento avvenuta in data 01.05.2008, il cittadino DEVE impugnare con ricorso (innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente) l'ultimo provvedimento ricevuto e contestare la cancellazione del credito fiscale per intervenuta prescrizione.

Cosa fare: il credito dell'Agenzia delle Entrate si è prescritto, nel nostro caso, in data 01.05.2013: attenzione la cancellazione del credito erariale non è un effetto automatico, ma è necessario accertare tale situazione dal giudice tributario.

 (a cura) di Federico Marrucci 

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

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