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mercoledì 18 novembre 2015

Come cancellare automaticamente i debiti e le cartelle esattoriali di Equitalia (Legge n° 228/12, art. 1, comma 538)

Il contribuente può chiedere la sospensione e l'annullamento "automatico" delle cartelle esattoriali presso Equitalia con una semplice istanza, ai sensi della Legge n° 228/12, art. 1, comma 538.


Dove presentare l'istanza

La domanda di sospensione deve essere depositata presso lo sportello di Equitalia, via pec o raccomandata a/r.

Il contribuente deve utilizzare il modello "predefinito" scaricabile liberamente dal sito di Equitalia (https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/Dichiarazione_sospensione_legale_della_riscossione_EQC.pdf).

Il contenuto della domanda

I motivi per richiedere la sospensione sono ad esempio: a) prescrizione/decadenza del credito, b) provvedimento di sgravio dell'Ente creditore (ad esempio Inps, Inail, Agenzia delle Entrate), c) sospensione amministrativa concesso dal creditore o giudiziale, d) qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito.

E' opportuno allegare specifici documenti, volti a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni indicate precedentemente.

Quando depositare la domanda?

Entro 60 giorni (e non più 90) dal ricevimento - da parte del contribuente - di una formale richiesta di pagamento di Equitalia (cartella esattoriale, atto di pignoramento, ipoteca, fermo amministrativo, avviso di addebito dell'inps. ingiunzione fiscale, intimazione di pagamento).

Cosa succede dopo la domanda?

Equitalia sospende immediatamente ogni atto di riscossione e trasmette la richiesta del contribuente al creditore (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate) entro 10 giorni.

Se il creditore non risponde dopo l'istanza?

Dopo 220 giorni dalla presentazione dell'istanza il debito del contribuente è cancellato automaticamente dal ruolo di Equitalia.   


di Federico Marrucci 

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com
 

lunedì 16 novembre 2015

L'aggio di Equitalia è illegittimo se non c'è insolvenza del contribuente/debitore (C.T.P. di Milano, n° 4682/2015)

L'aggio di Equitalia è illegittimo se non c'è insolvenza del contribuente/debitore (C.T.P. di Milano, n° 4682/2015)

L'aggio di Equitalia, ovvero quella parte da riconoscere all'Ente di Riscossione (vedi art. 17, D. Lgs. n° 112/99) per l'attività svolta dallo stesso nella fase di incasso, non può essere applicato ed indicato nelle cartelle di pagamento in modo automatico.

Infatti, i giudici milanesi hanno affermato che solo quando vi è il rischio di insolvenza da parte del contribuente, l'aggio è legittimo; negli altri casi "no" e si trasforma in un abuso, nonchè in una ingiustificata sanzione accessoria.

Per tale ragione è opportuno sempre evidenziare tale spunto difensivo nei propri ricorsi presso le Commissione Tributarie, quando sono impugnate le cartelle esattoriali di Equitalia.


di Federico Marrucci 

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com
 

 

giovedì 5 novembre 2015

Cancellazione debiti Equitalia: i crediti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia si prescrivono in 5 anni (e non in 10) (C.T.P. di Reggio Calabria, n° 2634/14)

Cancellazione debiti Equitalia: Il credito tributario dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia si cancella per prescrizione in 5 anni e non in 10

La pronuncia della C.T.P. di Reggio Calabria (n° 2634/14) ha accertato che il credito dell'Agenzia delle Entrate (richiesta tramite la cartella esattoriale da Equitalia) si cancella per prescrizione non in 10 anni (come era stato sostenuto da precedente sentenze), ma nel termine di 5 anni.

I giudici calabresi hanno chiarito, difatti, che il termine quinquennale trova la propria origine nell'art. 2948 c.c., n° 4, nel quale si può leggere "si prescrivono in 5 anni [...] tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", come appunto le imposte dirette (ad esempio Irpef, Ires) ed indirette (Iva).

Esempio: se al contribuente viene notificata la c.d. intimazione di pagamento (ovvero sia il "formale" sollecito di pagamento che viene inviato da Equitalia), in cui si richiama una notifica di una precedente cartella di pagamento avvenuta in data 01.05.2008, il cittadino DEVE impugnare con ricorso (innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente) l'ultimo provvedimento ricevuto e contestare la cancellazione del credito fiscale per intervenuta prescrizione.

Cosa fare: il credito dell'Agenzia delle Entrate si è prescritto, nel nostro caso, in data 01.05.2013: attenzione la cancellazione del credito erariale non è un effetto automatico, ma è necessario accertare tale situazione dal giudice tributario.

 (a cura) di Federico Marrucci 

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com