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mercoledì 19 agosto 2015

L’avviso bonario emesso dall’Agenzia delle Entrate è impugnabile dinanzi alle Commissioni Tributarie (Cass., Ord. n° 15957/15).



L’avviso bonario emesso dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi del contribuente, è impugnabile dinanzi alle Commissioni Tributarie (Cass., Ord. n° 15957/15).

I giudici ermellini, con la recente pronuncia indicata nel titolo, hanno confermato che l’avviso bonario (trasmesso dall’Agenzia delle Entrate), al pari di qualsiasi provvedimento emesso dall’Amministrazione finanziaria, nonché da Equitalia, è impugnabile innanzi alla Commissione Tributaria competente.

Nel caso in parola, un contribuente aveva impugnato un avviso bonario emesso a seguito di controlli formali della dichiarazione dei redditi presentata nel 2008 (c.d. controlli ex art. 36ter DPR n.600/73).

Nella sentenza si può leggere: “in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definitiva, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento”.

A ben vedere “l’elencazione degli atti impugnabili contenuta dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche”.
In conclusione, l’avviso bonario è annoverato tra gli atti autonomamente impugnabili anche in assenza di una esplicita previsione legislativa.

di Federico Marrucci


Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria)
per maggiori informazioni www.studioetruria.com



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