L’avviso
bonario emesso dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo formale della
dichiarazione dei redditi del contribuente, è impugnabile dinanzi alle
Commissioni Tributarie (Cass., Ord. n° 15957/15).
I
giudici ermellini, con la recente pronuncia indicata nel titolo, hanno
confermato che l’avviso bonario (trasmesso dall’Agenzia delle Entrate), al pari
di qualsiasi provvedimento emesso dall’Amministrazione finanziaria, nonché da
Equitalia, è impugnabile innanzi alla Commissione Tributaria competente.
Nel
caso in parola, un contribuente aveva impugnato un avviso bonario emesso a
seguito di controlli formali della dichiarazione dei redditi presentata nel
2008 (c.d. controlli ex art. 36ter DPR n.600/73).
Nella
sentenza si può leggere: “in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili
come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti quegli atti con cui
l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai
definitiva, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale
intimazione di pagamento”.
A
ben vedere “l’elencazione degli atti impugnabili contenuta dall’art. 19 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà
di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a
conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria,
esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche”.
In
conclusione, l’avviso bonario è annoverato tra gli atti autonomamente
impugnabili anche in assenza di una esplicita previsione legislativa.
di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
per maggiori informazioni www.studioetruria.com