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venerdì 24 aprile 2015

Illegittimo l'avviso di accertamento sottoscritto da un "falso" Dirigente dell'Agenzia delle Entrate (C.T.P. di Milano, n° 3222/25/15)

Primi effetti della sentenza n° 37/15 della Corte Costituzionale

Illegittimo l'avviso di accertamento sottoscritto da un "falso" Dirigente dell'Agenzia delle Entrate (C.T.P. di Milano, n° 3222/25/15)


Primi effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n° 37/15 (vedi anche articolo su questo blog http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/03/dirigenti-illegittimi-dellagenzia-delle.html) in materia di invalidità dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sottoscritti da Dirigenti "fittizi".

I giudici tributari milanesi (di primo grado) hanno sancito la "nullità" (insanabile) di tali avvisi di accertamento firmato da un Dirigente dell'Agenzia delle Entrate che "beneficiava" di questa qualifica senza aver affrontato il concorso pubblico.

Come già illustrato nel link sopra indicato, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare che quel Dirigente "firmatario" fosse legittimato a sottoscrivere l'atto.

Un aspetto difensivo interessante rimane, senza dubbio, quello di verificare se tale strumento processuale possa essere utilizzato anche:

1) contro le cartelle esattoriali di pagamento di Equitalia, le quali vengono iscritte a ruolo direttamente dall'Agenzia delle Entrate, mediante l'input del Dirigente amministrativo (ad esempio quelle relative all'art. 36 bis e art. 36 ter, D.P.R. n° 600/73 e art. 54 bis, D.P.R. n° 633/72): in queste ipotesi, infatti, non viene notificato l'avviso di accertamento o l'avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate competente,
In altri termini il primo provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che viene inviato al contribuente è - appunto - la cartella di pagamento (esattoriale) di Equitalia;

2) depositando istanza di autotutela contro avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e cartelle di pagamento di Equitalia per debiti non contestati all'origine e dunque definitivi.
In questo caso, si tratta di debiti fiscali già iscritti a ruolo presso Equitalia.

 di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
 per maggiori informazioni www.studioetruria.com

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