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lunedì 16 marzo 2015

Il contribuente deve conoscere le ragioni del controllo tributario/fiscale (c.d. fishing expedition). Divieto di ricerca indiscriminata delle prove.



Vademecum del cittadino

Il contribuente deve conoscere le ragioni del controllo tributario dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
Divieto di ricerca indiscriminata delle prove (c.d. fishing expedition)

Un'interessante difesa che il contribuente potrebbe sostenere nel proprio ricorso è quella relativa al divieto (posto a carico dell'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, per esempio) di ricercare in modo indiscriminato le prove, durante un'indagine tributaria.
Questo principio viene denominato "fishing expedition", ossia - come si può facilmente intuire - la spedizione di pesca (la ricerca al "buio"). 
Ma andiamo per ordine e analizziamo anche le normative presenti nel nostro ordinamento.

La fase istruttoria di una qualsiasi verifica fiscale comincia con la formale richiesta dell’Ufficio competente, con la quale, ai sensi dell’art. 51, D.P.R. n° 633/72 e art. 32, D.P.R. n° 600/73, vengono richiesti determinati documenti al contribuente.

Le due norme affermano che l’Ufficio in ipotesi “di accessi, ispezioni e verifiche” invita il contribuente (o il suo rappresentante) sia a dare “dati e notizie”, sia a consegnare “documentazione”: tali richieste sono subordinate alla circostanza che il Fisco debba indicare “il motivo” per cui è disposto questo adempimento ad onere del cittadino.

E' del tutto evidente che la legge italiana impone agli Uffici di motivare le proprie attività istruttorie e, implicitamente, vieta le indagini al “buio”.

Non solo: l’art. 12, comma 2 della Legge n° 212/2000, ossia lo “Statuto dei diritti del contribuente” (“diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) afferma: “quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda”.

Con detto termine, si indica quella ricerca di prove condotta senza un criterio logico o presuntivo, ossia senza sapere in quale direzione orientare l’istruttoria.
Tale indagine esplorativa, finalizzata a sostanziare un sospetto di illecito (tributario) per il quale non vi siano sufficienti indizi, è ritenuta vietata, in quanto in violazione del principio di proporzionalità.

A ben vedere, la giurisprudenza europea è ormai consolidata nel vietare, anche in materia di istruttoria fiscale, lo svolgimento di fishing expedition: siffatta regola discende, evidentemente, dal generale principio di proporzionalità, derivante dal processo penale tributario (che fissa il limite di compressione di diritti fondamentali, in ipotesi di indagine documentale).

A sostegno di questa tesi difensiva, l'art. 41, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea statuisce che ogni provvedimento della Pubblica Amministrazione deve essere motivato.

  di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
 per maggiori informazioni www.studioetruria.com

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