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giovedì 17 dicembre 2015

Cancellazione del debito di Equitalia: le cartelle esattoriali prescrizione in 5 anni per tutti i debiti (Cass. n° 20213/15)

Prescrizione dei debiti di Equitalia in 5 anni: cartelle esattoriali da annullare. Consigli per il contribuente per annullare i debiti

La Corte di Cassazione con la recente pronuncia n° 20213/15 ha affermato che i crediti di Equitalia si prescrivono nel termine breve di 5 anni e non 10.

Questo orientamento si applica quando il debito deriva da cartelle esattoriali e non proviene da un precedente accertamento (dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, ad esempio) oppure da una sentenza definitiva.

A questo punto, alla luce soprattutto della possibilità di impugnare le cartelle esattoriali indicate nell'estratto di ruolo di Equitalia (vedi http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/10/cassazione-sezione-unite-lestratto-di.html), consigliamo al contribuente di procedere in questo modo:

a) chiedere ad Equitalia l'estratto di ruolo;

b) verificare se le cartelle esattoriali sono riconducibili a debiti prescritti;

c) in tal caso, presentare istanza di autotutela direttamente ad Equitalia e, per completezza all'Ente creditore (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate);

d) in caso di diniego (ipotesi assai probabile), impugnare il provvedimento nei termini di legge (quindi in base alla natura dell'asserito credito).


 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

      



mercoledì 18 novembre 2015

Come cancellare automaticamente i debiti e le cartelle esattoriali di Equitalia (Legge n° 228/12, art. 1, comma 538)

Il contribuente può chiedere la sospensione e l'annullamento "automatico" delle cartelle esattoriali presso Equitalia con una semplice istanza, ai sensi della Legge n° 228/12, art. 1, comma 538.


Dove presentare l'istanza

La domanda di sospensione deve essere depositata presso lo sportello di Equitalia, via pec o raccomandata a/r.

Il contribuente deve utilizzare il modello "predefinito" scaricabile liberamente dal sito di Equitalia (https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/Dichiarazione_sospensione_legale_della_riscossione_EQC.pdf).

Il contenuto della domanda

I motivi per richiedere la sospensione sono ad esempio: a) prescrizione/decadenza del credito, b) provvedimento di sgravio dell'Ente creditore (ad esempio Inps, Inail, Agenzia delle Entrate), c) sospensione amministrativa concesso dal creditore o giudiziale, d) qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito.

E' opportuno allegare specifici documenti, volti a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni indicate precedentemente.

Quando depositare la domanda?

Entro 60 giorni (e non più 90) dal ricevimento - da parte del contribuente - di una formale richiesta di pagamento di Equitalia (cartella esattoriale, atto di pignoramento, ipoteca, fermo amministrativo, avviso di addebito dell'inps. ingiunzione fiscale, intimazione di pagamento).

Cosa succede dopo la domanda?

Equitalia sospende immediatamente ogni atto di riscossione e trasmette la richiesta del contribuente al creditore (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate) entro 10 giorni.

Se il creditore non risponde dopo l'istanza?

Dopo 220 giorni dalla presentazione dell'istanza il debito del contribuente è cancellato automaticamente dal ruolo di Equitalia.   


di Federico Marrucci 

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com
 

lunedì 16 novembre 2015

L'aggio di Equitalia è illegittimo se non c'è insolvenza del contribuente/debitore (C.T.P. di Milano, n° 4682/2015)

L'aggio di Equitalia è illegittimo se non c'è insolvenza del contribuente/debitore (C.T.P. di Milano, n° 4682/2015)

L'aggio di Equitalia, ovvero quella parte da riconoscere all'Ente di Riscossione (vedi art. 17, D. Lgs. n° 112/99) per l'attività svolta dallo stesso nella fase di incasso, non può essere applicato ed indicato nelle cartelle di pagamento in modo automatico.

Infatti, i giudici milanesi hanno affermato che solo quando vi è il rischio di insolvenza da parte del contribuente, l'aggio è legittimo; negli altri casi "no" e si trasforma in un abuso, nonchè in una ingiustificata sanzione accessoria.

Per tale ragione è opportuno sempre evidenziare tale spunto difensivo nei propri ricorsi presso le Commissione Tributarie, quando sono impugnate le cartelle esattoriali di Equitalia.


di Federico Marrucci 

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com
 

 

giovedì 5 novembre 2015

Cancellazione debiti Equitalia: i crediti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia si prescrivono in 5 anni (e non in 10) (C.T.P. di Reggio Calabria, n° 2634/14)

Cancellazione debiti Equitalia: Il credito tributario dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia si cancella per prescrizione in 5 anni e non in 10

La pronuncia della C.T.P. di Reggio Calabria (n° 2634/14) ha accertato che il credito dell'Agenzia delle Entrate (richiesta tramite la cartella esattoriale da Equitalia) si cancella per prescrizione non in 10 anni (come era stato sostenuto da precedente sentenze), ma nel termine di 5 anni.

I giudici calabresi hanno chiarito, difatti, che il termine quinquennale trova la propria origine nell'art. 2948 c.c., n° 4, nel quale si può leggere "si prescrivono in 5 anni [...] tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", come appunto le imposte dirette (ad esempio Irpef, Ires) ed indirette (Iva).

Esempio: se al contribuente viene notificata la c.d. intimazione di pagamento (ovvero sia il "formale" sollecito di pagamento che viene inviato da Equitalia), in cui si richiama una notifica di una precedente cartella di pagamento avvenuta in data 01.05.2008, il cittadino DEVE impugnare con ricorso (innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente) l'ultimo provvedimento ricevuto e contestare la cancellazione del credito fiscale per intervenuta prescrizione.

Cosa fare: il credito dell'Agenzia delle Entrate si è prescritto, nel nostro caso, in data 01.05.2013: attenzione la cancellazione del credito erariale non è un effetto automatico, ma è necessario accertare tale situazione dal giudice tributario.

 (a cura) di Federico Marrucci 

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

mercoledì 21 ottobre 2015

Il contraddittorio preventivo Agenzia delle Entrate/Equitalia – contribuente è sempre obbligatorio (consigli per il cittadino)



Il contraddittorio preventivo Agenzia delle Entrate/Equitalia – contribuente è sempre obbligatorio (consigli per il cittadino)

Senza il contraddittorio preventivo l'accertamento rischia di essere illegittimo. 


È questa la conseguenza delle più recenti pronunce delle Sezioni unite della cassazione, in linea ad un consolidato orientamento comunitario, che hanno attribuito alla fase del contraddittorio un ruolo sempre più centrale ai fini della validità dell'atto impositivo.

Le Sezioni unite, con la sentenza n° 19667/14, hanno ribadito che incombe sugli uffici un generale obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all'adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente – anche sotto il profilo teorico - sui diritti e sugli interessi del contribuente.

In caso contrario l'atto è nullo. 

Si tratta di un principio applicabile a qualsiasi procedimento amministrativo tributario a prescindere del nome dell'atto emesso.
Quindi, affinché sia un vero e proprio diritto al contradditorio e non una mera formalità di consegna di atti, è necessario che esso venga concretamente attivato.

La Cassazione (ordinanza 24739/2013) ha precisato che il contraddittorio deve avere carattere sostanziale e non solo formale, proprio per la funzione di garanzia che deve avere.
Il Collegio pertanto ha rilevato che non è possibile considerare «contraddittorio» la mera ricezione di documenti da parte dell'ufficio, pur redigendo a tal fine un verbale di comparizione, chiamato appunto «verbale di contraddittorio».

Seguendo i principi ulteriormente confermati dalle Sezioni unite, il contribuente deve quindi essere informato della pretesa che l'amministrazione emetterà a suo carico.

E la mera convocazione per fornire documentazione non potrà di per sé assolvere l'onere di contraddittorio preventivo richiesto.

Vediamo le singole ipotesi in cui la preventiva chiamata a favore del contribuente deve trovare applicazione:

a) ACCERTAMENTO A SEGUITO DI VERIFICA PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE

L'agenzia delle Entrate spesso esegue degli accessi finalizzati solo alla richiesta di documenti.

In queste ipotesi, secondo la tesi erariale gli avvisi di accertamento possono essere emessi senza l'attesa dei 60 giorni previsti dallo Statuto.

Tuttavia la Cassazione ha costantemente affermato che la violazione del termine viola il diritto al contraddittorio preventivo (sentenza n° 20770/2013) e ciò accade anche se l'accesso è stato necessario solo per il reperimento di documentazione.

b) ACCERTAMENTO EMESSO IN SEGUITO AD ACCESSO FINALIZZATO SOLO AL REPERIMENTO DI DOCUMENTI

La Cassazione a Sezioni unite ha affermato un principio di carattere generale secondo cui ogni atto che può incidere sugli interessi del contribuente deve essere preceduto dal contraddittorio. 
È opportuno, in ogni caso, riscontrare che quando questo diritto è riconosciuto, sia attivato sostanzialmente e non solo formalmente. Cosa possibile solo ove l'amministrazione informi il contribuente dell'entità e della motivazione della pretesa

c) CONTROLLI IN UFFICIO SENZA ACCESSO

Prima del Dl 70/2011 non era previsto un obbligo a carico di Equitalia di informare il contribuente dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà. Secondo le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenza 19667/14) a prescindere dalla norma, esiste nell'ordinamento tributario un obbligo a carico dell'amministrazione di attivare il contraddittorio preventivo. Ne consegue che anche prima di adottare delle misure cautelari nei confronti del contribuente, quest'ultimo deve essere informato

d) ISCRIZIONE IPOTECARIA DERIVANTE DA CARTELLA DI PAGAMENTO

In considerazione della portata generale del principio affermato dalle Sezioni unite (sentenza 19667/2014) è verosimile che anche ove l'agenzia delle Entrate-Territorio rettifichi la rendita catastale di un fabbricato è tenuta a una preventiva comunicazione al contribuente, consentendogli così di attivare tempestivamente la propria difesa prima dell'emissione del provvedimento

e) ACCERTAMENTI CATASTALI

Le Sezioni unite (sentenza 19667/14) affermano che il principio del contraddittorio preventivo è radicato in generale sia nello Statuto del contribuente e sia nella legge 241/90 di carattere più generale. 

 (a cura) di Federico Marrucci (fonte: Il Sole24ore)

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lunedì 19 ottobre 2015

Cancellazione debiti con Equitalia: il contribuente ha diritto all’annullamento della cartella esattoriale di Equitalia a seguito del silenzio assenso (C.T.P. di Milano, n° 5667/40/15)



Il contribuente con una semplice istanza ha diritto all’annullamento della cartella esattoriale di Equitalia a seguito del silenzio assenso  (C.T.P. di Milano, n° 5667/40/15)

Se il  cittadino ritiene illegittimo il debito (indicato in una cartella esattoriale di Equitalia), può presentare una semplice istanza e se non ottiene risposta entro 220 giorni,  il citato debito si annulla automaticamente.

In effetti, la Finanziaria del 2013 (legge n° 228/2012) prevede all’articolo 1, comma 537 che i “concessionari per la riscossione [in altre parole, Equitalia] SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.

In breve, entro 90giorni dalla notifica di un provvedimento di Equitalia (cartella di pagamento, intimazione), il contribuente può sospendere la riscossione con una semplice istanza. 
A quel punto, la pratica viene trasmessa al creditore (o presunto tale), ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’Inail, l’Inps, i quali hanno l’onere di rispondere al cittadino.
In caso di mancata risposta entro 220 giorni dalla “data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario”, i debiti sono annullati di diritto (comma 540).
Nella sentenza i giudici milanesi hanno osservato che “gli atti emessi dall’Ufficio risultano illegittimi per la mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate alle istanze di annullamento proposte dal ricorrente. Il contribuente, come evidenziato nel ricorso introduttivo, ha lamentato la mancata risposta dell’ente impositore alle due istanze presentate ai sensi dell’art. 1, commi 537 e seguenti della legge n.228/2012”.


 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

mercoledì 14 ottobre 2015

Cassazione a Sezione Unite: l'estratto di ruolo di Equitalia è sempre impugnabile e contestabile dal contribuente (n° 19704/15)

Vittoria del contribuente: l'estratto di ruolo di Equitalia è sempre impugnabile dal contribuente (Cass. SS. UU. n° 19704/15) 



Buone notizie per i contribuenti: i giudici della Corte di Cassazione, confermando un "robusto" orientamento di precedenti decisioni (vedi http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/08/e-impugnabile-lestratto-di-ruolo-di.html), hanno sancito che l'estratto di ruolo, ossia il "documento" riepilogativo concernenti i debiti addebitati al cittadino presso Equitalia è sempre impugnabile, pertanto contestabile davanti al giudice.
E' evidente che in questo modo sarà possibile contestare il debito, ad esempio per mancata notifica della stessa cartella esattoriale, oppure eccepire la decadenza del potere accertativo (art. 25, D.P.R. n° 602/73) oppure la prescrizione.

 di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com