Equitalia:
contraddittorio obbligatorio prima di ipoteche e fermi
Equitalia non
potrà più procedere all’ipoteca di un immobile o al fermo
amministrativo di un contribuente inadempiente senza prima attivare il
contraddittorio. È quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la
sentenza n. 19667/2014 del 18 settembre 2014.
La decisione
Tale sentenza ha
una portata innovativa in quanto per la prima volta, in linea con quanto
previsto dall’art.17 della Legge 212/2000 che ha esteso le garanzie dello
Statuto dei diritti del contribuente ai concessionari della riscossione, si é
giunti al riconoscimento dei medesimi diritti del contribuente davanti
all’agente della riscossione.
La questione
riguardava la necessità o meno di comunicare preventivamente al contribuente
l’iscrizione di un’ipoteca immobiliare per debiti erariali non pagati. Tale
obbligo, grazie alle modifiche normative introdotte dal DL 70/2011, é oggi normativamente imposto. La sentenza in oggetto
ha ritenuto che tale obbligo fosse già vigente prima della importante modifica
normativa del DL 70/2011, questo in forza della Legge n. 241/1990 e dello Statuto del
Contribuente.
L’art.21 della Legge n. 241/1990
prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi
della sfera giuridica dei destinatari, e l’iscrizione ipotecaria costituisce
fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del
contribuente. L’art. 6 dello Statuto del
Contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita
l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
La Comunicazione
deve quindi necessariamente precedere la concreta effettuazione dell’iscrizione
ipotecaria, poiché tale comunicazione é strutturalmente funzionale a consentire
il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del
contribuente.
Qualora Equitalia
non dovesse seguire questo iter, la decisione potrebbe essere considerata
lesiva nei confronti del debitore e quindi l’atto potrebbe risultare nullo.
Le medesime regole operano per il fermo amministrativo: deve essere
sempre preceduto da un invito a fornire chiarimenti entro 30 giorni. Si segnala
che dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge n. 98/2013, il fermo é per legge preceduto dalla notifica di
un preavviso di fermo, contenente l’invito a pagare entro 30 giorni. Ora, con
la sentenza n. 19667 della Cassazione, l’obbligo di notificare il preavviso
deve ritenersi efficace anche prima di questa data.
Fonte: http://www.fisco7.it/2014/11/equitalia-contraddittorio-obbligatorio-prima-di-ipoteche-e-fermi/
(a cura) di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
per maggiori informazioni www.studioetruria.com(presso Studio Legale e Tributario Etruria)