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mercoledì 26 novembre 2014

Equitalia: preventivo contraddittorio obbligatorio anche prima di ipoteche e fermi (Cass., n° 19667/14)



Equitalia: contraddittorio obbligatorio prima di ipoteche e fermi

Equitalia non potrà più procedere all’ipoteca di un immobile o al fermo amministrativo di un contribuente inadempiente senza prima attivare il contraddittorio. È quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 19667/2014 del 18 settembre 2014.
La decisione
Tale sentenza ha una portata innovativa in quanto per la prima volta, in linea con quanto previsto dall’art.17 della Legge 212/2000 che ha esteso le garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente ai concessionari della riscossione, si é giunti al riconoscimento dei medesimi diritti del contribuente davanti all’agente della riscossione.
La questione riguardava la necessità o meno di comunicare preventivamente al contribuente l’iscrizione di un’ipoteca immobiliare per debiti erariali non pagati. Tale obbligo, grazie alle modifiche normative introdotte dal DL 70/2011, é oggi normativamente imposto. La sentenza in oggetto ha ritenuto che tale obbligo fosse già vigente prima della importante modifica normativa del DL 70/2011, questo in forza della Legge n. 241/1990 e dello Statuto del Contribuente.
L’art.21 della Legge n. 241/1990 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l’iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. L’art. 6 dello Statuto del Contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
La Comunicazione deve quindi necessariamente precedere la concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria, poiché tale comunicazione é strutturalmente funzionale a consentire il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Qualora Equitalia non dovesse seguire questo iter, la decisione potrebbe essere considerata lesiva nei confronti del debitore e quindi l’atto potrebbe risultare nullo.
Le medesime regole operano per il fermo amministrativo: deve essere sempre preceduto da un invito a fornire chiarimenti entro 30 giorni. Si segnala che dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge n. 98/2013, il fermo é per legge preceduto dalla notifica di un preavviso di fermo, contenente l’invito a pagare entro 30 giorni. Ora, con la sentenza n. 19667 della Cassazione, l’obbligo di notificare il preavviso deve ritenersi efficace anche prima di questa data.

Fonte: http://www.fisco7.it/2014/11/equitalia-contraddittorio-obbligatorio-prima-di-ipoteche-e-fermi/  

 (a cura) di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
 per maggiori informazioni www.studioetruria.com


venerdì 21 novembre 2014

Prescrizione delle multe: consigli per il contribuente contro Equitalia

Prescrizione delle multe: consigli per il contribuente
contro Equitalia


Anche le multe hanno una data di scadenza, i termini di prescrizione di una sanzione amministrativa sono regolamentati dall’art. 209 del Codice della Strada. La scadenza del “diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689″. Legge che fissa a 5 anni, calcolati dal giorno in cui è stata commessa la violazione, il termine di prescrizione di una sanzione amministrativa.


Termini di prescrizione e trasmissione di ruolo: differenze

Negli ultimi anni intorno alla tematica si è generata non poca confusione, dovuta essenzialmente alla modifica di alcune norme del CdS e di una “semplificazione” prevista dalla finanziaria del 2008. Interpretazioni errate hanno convinto molti automobilisti che il termine di prescrizione fosse sceso a soli 2 anni. L’equivoco nasce dalla cattiva interpretazione del comma 153 dell’art.1 della Finanziaria del 2008 che fissa, a partire dal 1° gennaio 2008, che “gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. La messa a ruolo per le infrazioni stradali scatta se il mancato pagamento non avviene entro il termine di 60 giorni successivi dalla consegna della cartella di pagamento.”

Due anni per la presentazione delle cartella recupero crediti

La norma quindi non riduce i termini di prescrizione delle multe, ma semplicemente impone al soggetto addetto alla riscossione di notificare la cartella di pagamento entro i due anni dalla ricezione del ruolo. Due anni che vanno conteggiati dal giorno in cui avviene la trasmissione di ruolo, che il Comune realizza con il soggetto prescelto alla riscossione, non dal giorno in cui viene effettua la violazione o da quello di  notificata della contravvenzione.
I termini fissati della finanziaria del 2008, necessari a sveltire i tempi di riscossione dei crediti,  regolamentano esclusivamente il rapporto tra i Comuni e i concessionari del servizio riscossione. Quindi la prescrizione dei crediti di chi viene multato non subisce nessuno modifica.


Prescrizione? Capiamoci qualcosa di più

Un altro chiarimento va fatto riguardo l’interruzione della prescrizione. Con il termine prescrizione si indica il periodo massimo entro il quale deve essere formalmente richiesto, dal Comune o da chi per esso, il pagamento. Quindi, ogni volta che il pagamento dei crediti viene richiesto formalmente il termine di prescrizione ricomincia a decorrere.
Quest’interruzione avviene automaticamente quando al debitore, il soggetto che dovrà pagare la multa, viene notificata una richiesta di pagamento. Una cartella esattoriale, un avviso di intimazione, un preavviso di fermo amministrativo, un avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice richiesta di pagamento inviata tramite raccomandata interromperà il termine di prescrizione della sanzione.

Fonte: http://www.6sicuro.it/auto/prescrizione-multe#.VG9VyuyaEOU.email 

(a cura) di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
 per maggiori informazioni www.studioetruria.com