Primi effetti della risoluzione n° 92/E/13: i compra oro applicano il
regime Iva dell’inversione contabile indipendentemente dalla natura del bene
fuso (C.T.R. della Toscana, n° 857/14)
Con la recente sentenza n° 857/14, la C.T.R.
della Toscana, affrontando la questione attinente al regime Iva per le attività
dei compra oro, ha stabilito – ai sensi della risoluzione n° 92/E/13
dell’A.d.E. – che tali attività devono applicare l’inversione contabile sulle
cessioni di beni destinati alla fusione: a nulla rileva la tipologia del bene
(“sia esso da considerare usato o rottame”).
I fatti del processo
La controversia traeva origine dalla pretesa dell’A.F.,
la quale aveva contestato al contribuente (attività di compra oro) un’errata
applicazione del regime Iva nella fusione dei rottami di oro. Secondo la tesi
dell’Ufficio (confermata dai giudici di primo grado), l’appellante aveva
eseguito una cessione meramente documentale di rottami d’oro, in luogo di
effettive cessioni di gioielli. Per tale ragione, veniva
rilevato l’indebito utilizzo del reverse charge, atteso che i beni destinati
alla fusione non erano rottami, bensì gioielli (in questa ipotesi vige l’Iva
sul margine). Il contribuente aveva allegato agli atti i seguenti documenti
comprovanti la natura di rottame dei beni: atti di acquisto del gioiello dal
privato, registro beni usati, ddt di spedizione, fatture emesse, esame chimico
sui beni; tuttavia la C.T.P. di Lucca respingeva il ricorso. Avverso tale
pronuncia, il contribuente proponeva appello.
A destra: l'articolo apparso sul quotidiano "Italia Oggi", il 03.07.2014
La decisione dei
giudici
La C.T.R. della Toscana ha accolto l’appello sulla base della nuova
risoluzione n° 92/E: il contribuente ha assolto l’onere probatorio, ossia ha
dimostrato che i beni fusi fossero effettivamente rottami e non gioielli usati;
in altri termini, l’applicazione dell’inversione contabile era corretta (vedi
art. 17, c. 5, Dpr 633/72). La citata risoluzione ha stabilito che l’applicazione dell’inversione
contabile per i compra oro riguarda “non solamente i rottami in senso stretto,
ma qualsiasi bene di oro usato in considerazione della destinazione di tali
materiali”. In conclusione,
l’appellante – in forza della produzione documentale, mai contestata
dall’Ufficio – è riuscito a comprovare “la tipologia, la grammatura” e la
fusione del rottame, di conseguenza trova pacifica applicazione la risoluzione,
la quale – per una sua corretta operatività – pone “risalto solo alla
destinazione del bene”.
di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa (presso Studio Legale e Tributario Etruria)
per maggiori informazioni www.studioetruria.com
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