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venerdì 4 luglio 2014

Primi effetti della risoluzione n° 92/E/13: i compra oro applicano il regime Iva dell’inversione contabile indipendentemente dalla natura del bene fuso (C.T.R. della Toscana, n° 857/14)



Primi effetti della risoluzione n° 92/E/13: i compra oro applicano il regime Iva dell’inversione contabile indipendentemente dalla natura del bene fuso (C.T.R. della Toscana, n° 857/14)
Con la recente sentenza n° 857/14, la C.T.R. della Toscana, affrontando la questione attinente al regime Iva per le attività dei compra oro, ha stabilito – ai sensi della risoluzione n° 92/E/13 dell’A.d.E. – che tali attività devono applicare l’inversione contabile sulle cessioni di beni destinati alla fusione: a nulla rileva la tipologia del bene (“sia esso da considerare usato o rottame”).
I fatti del processo
La controversia traeva origine dalla pretesa dell’A.F., la quale aveva contestato al contribuente (attività di compra oro) un’errata applicazione del regime Iva nella fusione dei rottami di oro. Secondo la tesi dell’Ufficio (confermata dai giudici di primo grado), l’appellante aveva eseguito una cessione meramente documentale di rottami d’oro, in luogo di effettive cessioni di gioielli. Per tale ragione, veniva rilevato l’indebito utilizzo del reverse charge, atteso che i beni destinati alla fusione non erano rottami, bensì gioielli (in questa ipotesi vige l’Iva sul margine). Il contribuente aveva allegato agli atti i seguenti documenti comprovanti la natura di rottame dei beni: atti di acquisto del gioiello dal privato, registro beni usati, ddt di spedizione, fatture emesse, esame chimico sui beni; tuttavia la C.T.P. di Lucca respingeva il ricorso. Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva appello.

A destra: l'articolo apparso sul quotidiano "Italia Oggi", il 03.07.2014

La decisione dei giudici
La C.T.R. della Toscana ha accolto l’appello sulla base della nuova risoluzione n° 92/E: il contribuente ha assolto l’onere probatorio, ossia ha dimostrato che i beni fusi fossero effettivamente rottami e non gioielli usati; in altri termini, l’applicazione dell’inversione contabile era corretta (vedi art. 17, c. 5, Dpr 633/72). La citata risoluzione ha stabilito che l’applicazione dell’inversione contabile per i compra oro riguarda “non solamente i rottami in senso stretto, ma qualsiasi bene di oro usato in considerazione della destinazione di tali materiali”. In conclusione, l’appellante – in forza della produzione documentale, mai contestata dall’Ufficio – è riuscito a comprovare “la tipologia, la grammatura” e la fusione del rottame, di conseguenza trova pacifica applicazione la risoluzione, la quale – per una sua corretta operatività – pone “risalto solo alla destinazione del bene”.
di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa (presso Studio Legale e Tributario Etruria)

 per maggiori informazioni www.studioetruria.com