In caso di esenzione
Ici (D.L. n° 93/08), il contribuente non ha l’obbligo di dichiarazione
dell’immobile, né della pertinenza (C.T.R. della Toscana, n° 127/17/14)
E’ nullo l’avviso di accertamento con il quale il Comune contesta al
contribuente l’omessa dichiarazione, nonché versamento Ici dell’immobile e
della relativa pertinenza, per effetto dell’esenzione di tale tributo per l’anno
di imposta 2008, come prevista dal D.L. n° 93/08.
A tali conclusioni è approdata la C.T.R. della Toscana con la pronuncia n°
127 depositata in data 23.01.2014.
I fatti del processo
Il ricorrente, in primo grado, proponeva l’impugnazione avverso l’atto
impositivo del Comune, a fronte del quale quest’ultimo addebitava
l’inosservanza degli obblighi fiscali per l’anno di imposta 2008, ossia mancata
dichiarazione ed omesso pagamento ai fini Ici sull’immobile, nonché sulla
pertinenza.
Il contribuente, nei propri atti processuali, sosteneva il proprio
diritto all’esenzione non solo al pagamento, ma anche alla dichiarazione della
“prima casa” (e pertinenza), di cui al D.L. n° 93/08; il Comune osservava che
in materia di Ici (anno 2008), indipendentemente dal regime agevolativo per
l’esenzione, grava in ogni caso sul cittadino l’obbligo di dichiarazione di
tali beni, suscettibili di esenzione.
La C.T.P. di Lucca (sentenza n° 130/13) accoglieva il ricorso del contribuente:
contro la sentenza proponeva appello il Comune, il quale eccepiva la violazione
e falsa applicazione del D.L. n° 93/08 e del D. Lgs. n° 504/92 (legge di
istituzione dell’Ici).
La decisione
I giudici toscani, confermando la sentenza impugnata, hanno stabilito che
la formulazione del D.L. n° 93/08 “fa
ritenere che l’intento del legislatore fosse quello di sottrarre al campo di
applicazione dell’Ici, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, conseguendone la totale inapplicabilità della disciplina
dell’Ici, anche con riguardo agli adempimenti del contribuente”.
In buona sostanza - per analogia - trova applicazione, per l’esenzione concernente
l’anno 2008, la disciplina generale in tema di Ici (D. Lgs. n° 504/92), a mente
della quale è previsto l’obbligo della dichiarazione “degli immobili posseduti […]
con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7” (art.
10, comma 4).
Sopra: l'articolo apparso sul quotidiano "Il Tirreno", il 26.02.2014
A ben vedere, la prima legge citata ha introdotto –
come noto – l’esenzione dell’abitazione principale e della pertinenza ai fini
Ici per l’anno di imposta 2008, mentre la seconda (in tema di versamento e dichiarazione
Ici) stabilisce che “i soggetti passivi
devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con
esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7, su apposito
modulo”.
Ebbene,
il contribuente aveva chiesto espressamente – nelle more dei due giudizi – la
disapplicazione (art. 7, comma 5, D. Lgs. n° 546/92) della delibera comunale, giacché
in contrasto con l’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n° 504/92 e, di conseguenza,
con l’art. 3 della Costituzione in tema di uguaglianza formale e divieto di
disparità di trattamento dei cittadini, i quali versano nelle stesse condizioni
giuridiche di esenzione.
In
altre parole, nonostante la questione sia identica (esenzione Ici ed obblighi
connessi) i soggetti passivi menzionati dall’art. 7 del D. Lgs. 504/92 non sono
obbligati alla dichiarazione degli immobili esenti (abitazione principale e
pertinenze), mentre – a parità di condizione – altri contribuenti (a cui è
sempre riconosciuto l’esonero al pagamento Ici, ex D.L. 93/08) sono invece obbligati ad inviare la relativa
dichiarazione.
Proprio
su tale questione, i giudici della
C.T.R. della Toscana hanno quindi osservato che “non può essere richiesto [al cittadino] alcun adempimento né riguardo alla dichiarazione né riguardo al
versamento dell’imposta, estendendosi questo regime anche alle pertinenze”.
Di
Federico Marrucci
Avvocato
Tributarista in Lucca e Pisa (c/o Studio Legale e Tributario Etruria)
per maggiori informazioni www.studioetruria.com