La dichiarazione dei redditi può essere sempre “annullata” dal contribuente, anche in pendenza di un contenzioso tributario (C.T.R. della Toscana, n° 200/9/2014)
L’azione di emendabilità della dichiarazione dei
redditi, esercitabile durante il processo tributario, è ammessa sia nelle forme
della mera modifica, sia dell’integrale “annullamento” di quanto
precedentemente indicato dal contribuente, laddove “risulta del tutto inesistente il presupposto d’imposta” per
effetto di circostanze intervenute in seguito alla presentazione.
Queste sono le conclusioni a cui è approdata la
C.T.R. della Toscana con la recente sentenza n° 200/9/14, depositata il
03.02.2014.
I fatti del processo
La controversia tributaria nasceva dalla pretesa
dell’Amministrazione finanziaria ai danni del contribuente, il quale riteneva
di non essere obbligato al versamento delle imposte (per l’anno 2007) in quanto
aveva svolto attività da dipendente e non da lavoratore autonomo, come
accertato successivamente dal Tribunale di Lucca il 24.02.2011.
In particolare, nelle more del citato processo
civile, il contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi 2008 - in
via cautelativa –, tuttavia, dopo la decisione favorevole del Giudice del
Lavoro ed in pendenza del processo fiscale, aveva provveduto ad emendarla,
annullando totalmente - in tal modo - il proprio debito di imposta.
La decisione
I giudici toscani - in linea a quanto già
statuito in primo grado dalla C.T.P. di Lucca (sentenza n° 122/03/2011) –
respingendo l’appello dell’Ufficio, hanno ribadito che le dichiarazioni dei
redditi sono sempre emendabili senza limiti di tempo durante la fase del
contenzioso, poiché il contribuente, il quale abbia commesso errori di fatto o
di diritto nella redazione della stessa dichiarazione, non può essere
assoggettato al pagamento delle imposte, a mente dell’art. 53 Cost. in materia
di capacità contributiva (Cass. n° 26512/11 e n° 2725/11).
Ma non solo: la C.T.R. della Toscana ha stabilito
un ulteriore principio, ossia l’azione di emendabilità della dichiarazione
presentata dal contribuente può manifestarsi sia nella “semplice” modifica dei
risultati (fiscali), sia nel totale “annullamento” del debito di imposta
precedentemente riconosciuto dallo stesso soggetto passivo (anche in
quest’ultima ipotesi non sussistono né limiti di tempo, né di “quantità” alla
rettifica dei dati reddituali trasmessi).
Di Federico Marrucci
(Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa presso Studio Legale e Tributario Etruria)
per maggiori informazioni www.studioetruria.com
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