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giovedì 8 maggio 2014

La dichiarazione dei redditi può essere completamente annullata (a posteriori) C.T.R: Toscana, n° 200/9/2014



La dichiarazione dei redditi può essere sempre “annullata” dal contribuente, anche in pendenza di un contenzioso tributario (C.T.R. della Toscana, n° 200/9/2014)

L’azione di emendabilità della dichiarazione dei redditi, esercitabile durante il processo tributario, è ammessa sia nelle forme della mera modifica, sia dell’integrale “annullamento” di quanto precedentemente indicato dal contribuente, laddove “risulta del tutto inesistente il presupposto d’imposta” per effetto di circostanze intervenute in seguito alla presentazione.

Queste sono le conclusioni a cui è approdata la C.T.R. della Toscana con la recente sentenza n° 200/9/14, depositata il 03.02.2014.

I fatti del processo

La controversia tributaria nasceva dalla pretesa dell’Amministrazione finanziaria ai danni del contribuente, il quale riteneva di non essere obbligato al versamento delle imposte (per l’anno 2007) in quanto aveva svolto attività da dipendente e non da lavoratore autonomo, come accertato successivamente dal Tribunale di Lucca il 24.02.2011.

In particolare, nelle more del citato processo civile, il contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi 2008 - in via cautelativa –, tuttavia, dopo la decisione favorevole del Giudice del Lavoro ed in pendenza del processo fiscale, aveva provveduto ad emendarla, annullando totalmente - in tal modo - il proprio debito di imposta.

La decisione

I giudici toscani - in linea a quanto già statuito in primo grado dalla C.T.P. di Lucca (sentenza n° 122/03/2011) – respingendo l’appello dell’Ufficio, hanno ribadito che le dichiarazioni dei redditi sono sempre emendabili senza limiti di tempo durante la fase del contenzioso, poiché il contribuente, il quale abbia commesso errori di fatto o di diritto nella redazione della stessa dichiarazione, non può essere assoggettato al pagamento delle imposte, a mente dell’art. 53 Cost. in materia di capacità contributiva (Cass. n° 26512/11 e n° 2725/11).

Ma non solo: la C.T.R. della Toscana ha stabilito un ulteriore principio, ossia l’azione di emendabilità della dichiarazione presentata dal contribuente può manifestarsi sia nella “semplice” modifica dei risultati (fiscali), sia nel totale “annullamento” del debito di imposta precedentemente riconosciuto dallo stesso soggetto passivo (anche in quest’ultima ipotesi non sussistono né limiti di tempo, né di “quantità” alla rettifica dei dati reddituali trasmessi).

Di Federico Marrucci 
(Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa presso Studio Legale e Tributario Etruria)
per maggiori informazioni www.studioetruria.com

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