Il
contribuente ha diritto a chiedere all’Ente delle Riscossione (Equitalia) la
copia integrale della cartella esattoriale entro 5 anni dalla notifica dei
provvedimenti (Consiglio di Stato, Sezione IV, n° 4821 del 26 settembre 2013)
Il Consiglio di Stato, con una
interessante pronuncia in tema del c.d.
diritto di accesso del cittadino alla disamina degli atti amministrativi, ha
stabilito che deve essere riconosciuta tale possibilità al contribuente,
laddove quest’ultimo “chieda ad Equitalia
di visionare la copia della cartella di pagamento […] in quanto presupposto per eventuali azioni espropriative e/o cautelari.
Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n° 602/1973, l’Agente della Riscossione ha
l’obbligo di conservare, per cinque anni, la copia della cartella di pagamento
notificata al contribuente, e di esibirla al contribuente che ne faccia
richiesta”.
I
fatti del processo
Il contenzioso amministrativo traeva
origine dalla domanda di annullamento del contribuente avverso il silenzio - rigetto
sulla istanza di accesso ai documenti inoltrata alla società Equitalia Sud
S.p.a. (già Equitalia Etr S.p.a.), al fine di ottenere copia delle cartelle di
pagamento, nonché delle relative relate di notifica.
In effetti, il medesimo ricorrente
lamentava la mancata notificazione dei provvedimenti impositivi in parola;
tuttavia controparte eccepiva l’inesistenza del diritto di accesso, trattandosi
di un procedimento tributario.
A ben vedere, il contribuente – nella
propria tesi difensiva – osservava che la consegna del mero c.d. estratto di ruolo, ovvero sia il report riepilogativo concernente la
situazione debitoria del cittadino nei confronti dell’Amministrazione
finanziaria, non fosse sufficiente a considerare assolto l’obbligo di accesso
in favore dell’istante, dovendosi ritenere necessaria la integrale produzione
di ciascuna cartella esattoriale.
La
decisione del Consiglio di Stato: diritto di tutela giurisdizionale (art. 24
Cost.) e principio di “razionalità”
Ebbene, i giudici amministrativi hanno
pertanto accolto le doglianze sollevate dal contribuente, valutando come
fondata l’istanza di accesso avanzata, giacché, l’art. 26, comma 4, D.P.R. n°
602/1973 stabilisce chiaramente che “il
concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della
cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento
ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o
dell’amministrazione”.
In particolare, la menzionata norma
introduce due differenti (ma connessi tra loro) obblighi per la società
concessionaria: a) la conservazione della copia dei provvedimenti esattoriali
per cinque anni e b) l’esibizione degli stessi su richiesta degli interessati
(cittadino o lo stesso Stato).
Dunque, dal momento che la cartella
impositiva “costituisce presupposto della
iscrizione di ipoteca immobiliare, la richiesta di accesso, ai sensi degli
artt. 22 ss., L. n° 241 del 1990, alla cartella è strumentale alla tutela dei
diritti del contribuente”.
In definitiva, tale atto amministrativo
rappresenta – come noto – anche condizione per promuovere le procedure
esecutive, per cui è di palmare evidenza che disconoscere al cittadino il
diritto di ritirare copia integrale del provvedimento che lo riguarda
direttamente, significherebbe “introdurre
una limitazione all’esercizio di difesa in giudizio”, nonché “rendere estremamente difficoltosa la tutela
giurisdizionale del contribuente che dovrebbe impegnarsi in una defatigante
ricerca della copia delle cartelle”.
Concludendo, la limitazione prospettata
da Equitalia, secondo quanto enunciato dai giudici nel caso in parola,
colliderebbe con il principio costituzionale che garantisce la tutela
giurisdizionale (art. 24 Cost.) “e con il
principio, di rango costituzionale, di razionalità”.
Di
Federico Marrucci
Avvocato
Tributarista in Lucca e Pisa (c/o Studio Legale e Tributario Etruria)
per maggiori informazioni www.studioetruria.com
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