Il condono della lite
fiscale determina automaticamente l’estinzione del debito previdenziale
dell’Inps (Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro, n° 608/13)
Con una recente sentenza (n° 608
depositata in data 05 dicembre 2013) il Tribunale di Lucca ha stabilito che
l’archiviazione di un contenzioso tributario (attraverso lo strumento del
condono) produce direttamente l’annullamento di ogni credito previdenziale (già
ricompreso nel provvedimento notificato dall’Amministrazione finanziaria) a
carico dello stesso contribuente, di conseguenza è illegittima la richiesta di
riscossione dell’Inps.
La
decisione
Nel caso in questione, i contributi
previdenziali pretesi con la cartella opposta traevano origine da un maggior
imponibile derivante da un avviso di accertamento (impugnato dal contribuente
innanzi alla Commissione Tributaria competente): detto contenzioso veniva
successivamente “definito” attraverso il condono fiscale (Legge n° 111/11).
Il giudice del Tribunale di Lucca ha
osservato che “vista la necessaria
correlazione tra contribuzione previdenziale e ‘reddito dichiarato’ (ovvero
‘accertato’, ma nelle sedi competenti a titolo definitivo) ai fini Irpef,
l’Ente Previdenziale non può quindi pretendere una maggiore contribuzione in
relazione a redditi che, dal punto di vista fiscale e tributario, non sono
stati dichiarati né accertati in modo definitivo” innanzi alla Commissione
Tributaria.
A seguito dell’intervenuto
“condono” fiscale, il vincolo “reddito – onere previdenziale” non può più
sussistere, atteso che il credito Inps era basato su scaglioni reddituali
diversi rispetto all’accordo perfezionato tra il contribuente ed il Fisco.
In definitiva, la legittimità della
richiesta previdenziale è subordinata all’esistenza dell’atto amministrativo
dell’Agenzia delle Entrate, pertanto venendo a mancare l’originario
provvedimento fiscale, l’Inps non ha più la titolarità ad esigere il pagamento
di detto importo.
In particolare, “la cartella esattoriale deve comunque essere annullata posto che parte
ricorrente, anche attraverso il richiamo della proposizione del ricorso dinanzi
al giudice tributario, ha contestato la sussistenza del preteso credito
contributivo e l’Inps non ha adempiuto al proprio onere probatorio”.
Per
questo motivo, è priva di effetti la richiesta dell’Inps, poiché il contributo
previdenziale (direttamente vincolato al reddito percepito dal contribuente)
deve essere “connesso” all’eventuale chiusura della lite tributaria: il condono
fiscale determina pertanto l’estinzione del debito previdenziale.
In particolare, la ratio della sentenza in parola getta le proprie basi su un “effetto
domino”, difatti, vero è che la chiusura della pendenza processuale innanzi
alla Commissione Tributaria produce conseguenze unicamente sotto il profilo
fiscale, tuttavia l’Inps non può chiedere il pagamento dello stesso importo, a
titolo di contributo previdenziale (specificato nel provvedimento dell’A.F.),
quando tale atto è stato privato di ogni valenza.
A ben vedere, la legittimità del credito
previdenziale è subordinata all’esistenza dell’atto amministrativo, da cui
traeva “cittadinanza” la pretesa dell’Inps, pertanto – rebus sic stantibus – venendo a mancare l’originario provvedimento
esattivo, l’Inps non ha più la titolarità di incassare alcun credito.
A ben
vedere, il diritto di credito avanzato dall’Inps è in totale contrasto con
l’art. 53 Cost. in tema di capacità contributiva, poiché da un lato la
Circolare 48/E del 24 ottobre 2011 dell’Agenzia delle Entrate dispone che “le controversie relative ai contributi
previdenziali” (laddove intervenga un evento di estinzione del processo) “rientrano nella giurisdizione del giudice
ordinario”, ma dall’altro, nello stesso documento, non vi è alcuna
indicazione sui nuovi parametri per ricalcolare i contributi previdenziali.
Quindi, è
inammissibile che detto contributo (direttamente vincolato al reddito percepito
dal contribuente) non sia influenzato (e non subisca modifiche sia sull’an, che sul quantum della pretesa) nell’ipotesi di chiusura definitiva della
lite tributaria.
Avv.
Federico Marrucci
Tributarista
in Lucca e Pisa (presso Studio Legale e Tributario Etruria)
per maggiori informazioni www.studioetruria.com
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