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lunedì 17 giugno 2019

Annullamento debito cartella esattoriale: prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali (C.T.P. di Lucca, n° 84/2018)

Annullamento debito cartella esattoriale: prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali (C.T.P. di Lucca, n°  84/2018)

I giudici lucchesi, con la sentenza n° 84/18, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione, n° 1997/18, hanno annullato integralmente il debito del cittadino, residente a Lucca, pari ad €. 200.000,00, applicando la prescrizione quinquennale dei crediti erariali.
 

di Federico Marrucci e Maurizio Naseddu

Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
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martedì 11 giugno 2019

Obbligo di un “nuovo” PVC se l’Ufficio vuole ampliare il periodo di accertamento (C.T.P. di Lucca, n° 764/18)

Obbligo di un “nuovo” PVC se l’Ufficio vuole ampliare il periodo di accertamento (C.T.P. di Lucca, n° 764/18)


I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con l'interessante sentenza n° 764/18, hanno accertato l’illegittimità dell’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2012, in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva esteso il periodo temporale sottoposto a verifica, rispetto a quello circoscritto nel precedente PVC, avente ad oggetto unicamente il 2010.

 La decisione

I giudici aditi accoglievano dunque il ricorso, evidenziando il mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’Ufficio, il quale “per una sorta di pigrizia intellettuale non raggiunge alcun risultato concreto per l’erario, in quanto” l’A.F. “non ha compendiato le sue argomentazioni in fatti in un autonomo PVC per l’anno 2012”.
In altri termini, la tesi dell’Ufficio “tradisce scarsa considerazione per le forme attraverso le quali la ‘sostanza’ acquisisce forza probatoria, per cui soccombe alle prerogative del contribuente garantite dalla Legge n° 212/2000”.
A ben vedere, “l’acquisizione” di elementi sfavorevoli all’imprenditore “per un anno diverso da quello oggetto di verifica” tramite “l’accesso nei locali, avrebbe dovuto imporre all’Ufficio” una condotta diversa, “in modo da consentire al contribuente l’esercizio delle sue prerogative in fase di contraddittorio preventivo”.

di Federico Marrucci e Maurizio Naseddu


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giovedì 6 giugno 2019

Nullità del debito e della cartella esattoriale: è illegittima e giuridicamente inesistente la notifica effettuata con una società di posta privata (e non Poste Italiane), Cass. n° 10137/19

Nullità del debito e della cartella esattoriale: è illegittima e giuridicamente inesistente la notifica effettuata con una società di posta privata (e non Poste Italiane), Cass. n° 10137/19
 
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n° 10137/19, ha confermato che la notifica di cartelle esattoriali e comunque in generali di qualsiasi atto amministrativo è illegittima se l'Ente ha utilizzato una società di posta privata, ad esempio Nexive, Tnt.

Dunque, anche se il contribuente impugna la cartella esattoriale (ad esempio) e lamenta il vizio di notifica, tale scelta difensiva non sana l'irregolarità (giuridica inesistenza della notifica).

I giudici della Suprema Corte così motivano: "la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti".

di Federico Marrucci e Maurizio Naseddu



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venerdì 22 giugno 2018

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia): gli originali delle relate e delle cartelle rimangono in possesso dell'Ente (Cass. n° 1974/18)

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia): gli originali delle relate e delle cartelle rimangono in possesso dell'Ente (Cass. n° 1974/18)


La recente sentenza della Corte di Cassazione, n° 1974/18, ha affermato che gli originali delle relate e delle cartelle esattoriali sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), dunque con tale principio si rafforza l'eccezione processuale del disconoscimento delle mere fotocopie (non conformi, rispetto agli originali) prodotte nei processi tributari ad opera dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia).

In effetti, da copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, le semplici fotocopie (se disconosciute formalmente dal contribuente) non possono essere utilizzate dall'Ente della Riscossione (ex Equitalia) per comprovare la corretta notifica delle cartelle esattoriali.

Si veda, ad esempio, https://equitalia-noproblem.blogspot.com/2017/07/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html.

Da un punto di vista processuale, frequemente l'Agenzia delle Entrate - Riscossione replica alla contestazione della mera fotocopia (prodotta in atti per comprovare la presunta notifica), affermando che l'originale viene consegnato al contribuente (al momento della notifica) e dunque l'Ente non può produrre in giudizio l'unico esemplare in originale, in quanto non ne ha la disponibilità.

Come detto, i giudici della Suprema Corte hanno osservato che la difesa adottata dall'Ex Equitalia non corrisponde alla realtà: l'originale rimane nel possesso dell'Ente della Riscossione, sul quale grava l'onere di esibirlo nel processo, altrimenti la semplice fotocopia della relata di notifica non prova alcunchè (si veda https://equitalia-noproblem.blogspot.com/2017/07/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html).

di Federico Marrucci


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sabato 26 maggio 2018

Nullità del debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione senza l'esibizione degli originali delle cartelle esattoriali; cancellazione dell'ipoteca (C.T.P. di Lucca, n° 202/18)

Nullità del debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione senza l'esibizione degli originali delle cartelle esattoriali; cancellazione dell'ipoteca (C.T.P. di Lucca, n° 202/18)


In materia di notifica delle cartelle esattoriali effettuata dall’Agente della Riscossione (ex Equitalia), i giudici della C.T.P. di Lucca con la recente pronuncia n° 202/18, hanno osservato che in caso di “formale” disconoscimento, da parte del contribuente, circa la conformità delle semplici copie delle relate prodotte dall'Ente della Riscossione (ex Equitalia), quest’ultima ha l’onere di produrre gli originali.

In breve, senza il deposito in giudizio delle relate in originale, il debito erariale deve essere annullato, dato che le semplici copie (se formalmente disconosciute nella memoria da parte del contribuente) non sono utilizzabili nel processo tributario.

Nel caso in parola, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva anche iscritto ipoteca successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali (poi annullate nella sentenza in commento), pertanto il contribuente avrà diritto a chiedere ed ottenere l'annullamento dell'ipoteca ed anche il risarcimento del danno.

di Federico Marrucci

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Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione: nullità della cartella esattoriale senza la produzione in giudizio dell’avviso bonario (C.T.P. di Lucca, n° 153/1/18)

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione: nullità della cartella esattoriale senza la produzione in giudizio dell’avviso bonario (C.T.P. di Lucca, n° 153/1/18)

La C.T.P. di Lucca, con la recente sentenza n° 153/18, ha stabilito che è illegittima la cartella esattoriale (per presunto mancato pagamento delle imposte) notificata dall’Agenzia della Riscossione se quest’ultima non deposita agli atti la prova dell'invio dell’avviso bonario al contribuente, di cui il cittadino ne lamenta la mancata comunicazione.
Tale argomentazione era già stata trattata nel presente blog (vedi https://equitalia-noproblem.blogspot.it/2017/05/cancellazione-debito-equitalia-la.html).  

Non solo: i giudici lucchesi - sempre nella medesima pronuncia - hanno accolto il ricorso anche perchè la notifica della cartella esattoriale era stata trasmessa in "semplice" formato PDF e senza la firma digitale (elementi necessari per legittimare la richiesta).
Sul punto si legge: “in assenza della firma digitale, la notifica della mera ‘copia per immagine su sopporto informatico’ determina un vizio insanabile della notifica, da ritenersi inesistente e non nulla, in quanto esclusivamente il formato .p7m garantisce la genuinità del contenuto dell’atto esattoriale”.

di Federico Marrucci

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mercoledì 14 marzo 2018

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate: preventivo contraddittorio obbligatorio anche negli "accessi" brevi; nullità del debito (Cass. n° 5999/18)

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate: preventivo contraddittorio obbligatorio anche negli "accessi" brevi; nullità del debito (Cass. n° 5999/18)

La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n° 5999/18, ha affermato il principio che il contraddittorio preventivo (prima dell'emissione e notifica dell'avviso di accertamento) deve sempre essere svolto (da parte dell'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) anche negli accessi di breve durata o istantanei (ad esempio per la semplice acquisizione di documenti).

Come noto, l'art. 12, comma 7, Legge n° 212/2000 impedisce che possano essere emessi gli avvisi di accertamento prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura, ossia il processo verbale di constatazione. 

Dunque, senza la consegna del verbale "definitivo" al contribuente non può considerarsi correttamente svolto il preventivo contraddittorio a favore del contribuente e dunque l'avviso di accertamento (successivamente notificato) dovrà essere dichiarato nullo come - ovviamente - il debito erariale.

Sul punto i giudici hanno specificato che senza il verbale di chiusura, il termine di 60 giorni non può iniziare.

di Federico Marrucci



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